Pagamento al creditore apparente e poteri del rappresentante (Cass. civ. Sez. 1 n. 15071 del 19.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il potere conferito al rappresentante di concludere un negozio, quale una transazione, non implica automaticamente il potere di riscuotere il relativo credito, né quello di disporne il pagamento in favore proprio anziché del creditore rappresentato. Le coordinate bancarie indicate nell’atto negoziale devono corrispondere alla titolarità del credito, sicché il rappresentante può indicare le modalità di pagamento solo se coerenti con l’effetto voluto dal dominus negotii. In tema di pagamento al creditore apparente, l’effetto liberatorio di cui all’art. 1189 c.c. postula un insieme di circostanze univoche e concludenti che facciano apparire l’accipiens legittimato a ricevere, nonché un affidamento incolpevole del solvens; la ragionevolezza dell’affidamento non può essere invocata da chi versi in una situazione di colpa per non aver accertato la realtà, facilmente controllabile, della titolarità del conto corrente.
Il Fatto
La società Tecnoviadotti, in liquidazione, proponeva ricorso ex art. 702-bis c.p.c. nei confronti di Rete Ferroviaria Italiana, vantando un credito per lavori eseguiti, riconosciuto con accordo bonario stipulato dal proprio procuratore speciale. La società deduceva che il versamento effettuato da RFI in favore del procuratore non aveva efficacia liberatoria, essendo stato eseguito su coordinate bancarie diverse da quelle previste dal contratto di appalto e non essendo la procura estesa al potere di incasso. Il Tribunale rigettava la domanda, ma la Corte d’appello, riformando la decisione, ne accoglieva l’appello, ritenendo non liberatorio il pagamento effettuato al procuratore, privo del potere di riscuotere i crediti. Avverso tale sentenza RFI proponeva ricorso per cassazione con tre motivi.
La Motivazione della Corte
La Suprema Corte ha esaminato congiuntamente i motivi, dichiarandoli inammissibili, in quanto volti a censurare la lettura del contratto e della procura resa dai giudici di merito, senza confrontarsi con l’effettiva ratio decidendi. La Corte d’appello, infatti, aveva interpretato i due negozi, la procura e l’accordo bonario, nel senso che il procuratore avesse il potere di concludere la transazione ma non anche quello di incassare il credito, non essendo tale potere implicito nel primo e non essendogli stata conferita una specifica legittimazione all’incasso. La decisione si fonda sul principio che la indicazione delle coordinate bancarie non serve a mutare la titolarità del credito, dovendo esse corrispondere al titolare e non viceversa, sicché il rappresentante, pur potendo indicare le modalità esecutive del pagamento, non era autorizzato a far confluire la somma sul proprio conto personale.
La Corte ha quindi rigettato l’assunto del ricorrente secondo cui il potere di indicare le coordinate bancarie sarebbe autonomo rispetto alla legittimazione all’incasso, rilevando che la procura conferisce poteri rappresentativi solo nei limiti del suo contenuto e che, nell’interpretazione resa dal giudice di merito, l’effetto voluto era quello di ricevere il pagamento del credito, non di stornarlo su un conto non intestato alla società. Ne consegue che, una volta rilevata la discrasia tra il soggetto indicato come creditore e il titolare del conto, il debitore non avrebbe dovuto eseguire il pagamento.
Relativamente all’invocato effetto liberatorio del pagamento al creditore apparente, la S.C. ha confermato che la Corte territoriale ha reso un giudizio di fatto non sindacabile in sede di legittimità, avendo accertato che tutti gli elementi indicavano univocamente come creditrice la società, e non il procuratore. Ha inoltre escluso la buona fede di RFI, evidenziando che le coordinate indicate nell’accordo erano diverse da quelle del contratto e della fattura, che il procuratore non risultava legittimato all’incasso e che la copia della fattura in possesso di RFI presentava un’alterazione con scrittura a mano, senza che la società debitrice fornisse spiegazioni. La buona fede del solvens non può essere invocata da chi abbia trascurato l’obbligo di accertare la realtà, facilmente controllabile, della situazione, come nel caso in cui la discrasia tra il beneficiario e l’intestatario del conto sarebbe emersa con l’ordinaria diligenza.
Infine, la Corte ha escluso la ratifica dell’operato del rappresentante per fatti concludenti, rilevando che la società creditrice, non appena resasi conto della discrasia dei codici IBAN, li aveva rettificati emettendo fattura con le proprie coordinate, così ribadendo la volontà di ricevere il pagamento sul proprio conto. La mancata vigilanza del rappresentato non è configurabile, e il ricorso è stato dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese.
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Nota della Redazione
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