Ottemperanza: la soddisfazione tardiva del credito determina cessazione della materia del contendere con condanna alle spese per soccombenza virtuale (TAR Lombardia n. 3632 del 10.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
La cessazione della materia del contendere, determinata dall’avvenuto accreditamento delle somme dovute in esecuzione di una sentenza passata in giudicato, non preclude la pronuncia sulle spese del giudizio di ottemperanza allorché la soddisfazione della pretesa sia intervenuta solo dopo la proposizione del ricorso. In tale evenienza, l’Amministrazione soccombente è tenuta alla rifusione delle spese in favore della parte ricorrente, in applicazione del principio della soccombenza virtuale, con distrazione in favore dei difensori dichiaratisi antistatari, ai sensi dell’art. 93 cod. proc. civ. e degli artt. 26 e 39 cod. proc. amm.
Il Fatto
Le ricorrenti, docenti a tempo indeterminato, avevano ottenuto dal Tribunale di Monza – Sezione Lavoro, con sentenza n. 362/2024, la condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito a corrispondere, mediante l’assegnazione della carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente di cui all’art. 1, comma 121, legge n. 107/2015, le somme rispettivamente indicate per gli anni scolastici compresi tra il 2017/2018 e il 2022/2023. Passata in giudicato la sentenza e notificato il titolo esecutivo, l’Amministrazione non aveva provveduto al soddisfacimento della pretesa, sicché le creditrici avevano proposto ricorso per ottemperanza ex art. 114 cod. proc. amm., chiedendo l’ordine di conformazione al giudicato, la nomina di un commissario ad acta e la condanna alle spese con distrazione in favore dei difensori.
La Motivazione della Corte
Il Collegio, nel prendere atto della dichiarazione depositata da parte ricorrente il 7 luglio 2026 circa l’avvenuto accreditamento dell’importo per cui è controversia, ha ritenuto che tale circostanza, intervenuta nel corso del giudizio, integrasse i presupposti per la declaratoria di cessazione della materia del contendere, venendo meno l’interesse alla decisione nel merito della domanda di ottemperanza.
Ciò nondimeno, il Collegio ha rilevato come la soddisfazione della pretesa azionata fosse avvenuta solo successivamente alla proposizione del ricorso, circostanza che ha rilevato ai fini della regolazione delle spese di lite. Il Tribunale ha quindi fatto applicazione del principio della soccombenza virtuale, in forza del quale, quando la cessazione della materia del contendere dipende da un fatto sopravvenuto imputabile all’Amministrazione, questa deve essere considerata soccombente e, come tale, condannata alla rifusione delle spese in favore della controparte.
Sulla base di tali premesse, l’importo delle spese è stato liquidato in € 800,00 per compensi, oltre IVA, CPA e 15% per spese generali, nonché rimborso del contributo unificato. Il Tribunale ha altresì disposto la distrazione delle somme in favore dei difensori dichiaratisi antistatari, ai sensi dell’art. 93 cod. proc. civ. e degli artt. 26 e 39 cod. proc. amm., e ha ordinato che la sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
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Nota della Redazione
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