Revoca della condanna e identità del fatto nel reato associativo permanente (Cass. pen. Sez. I n. 22885 del 22.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di revoca della sentenza di condanna ai sensi dell’art. 669 cod. proc. pen., non sussiste il presupposto dell’identità del fatto con riguardo a uno stesso reato permanente contestato in relazione a periodi diversi: il fatto, pur naturalisticamente unico, è giuridicamente scomponibile in due fatti differenti in ragione delle distinte circostanze di tempo. L’identità del fatto è configurabile solo ove le condotte presentino le medesime condizioni di tempo, di luogo e di persone. Inoltre, la regola dell’art. 669, comma 8, prima parte, cod. proc. pen., che impone di eseguire la sentenza di proscioglimento in caso di concorso con una decisione di condanna per il medesimo fatto, non opera quando il proscioglimento sia una sentenza di non luogo a procedere: prevale, in tal caso, il disposto del comma 9 del medesimo articolo, che privilegia la decisione irrevocabile.

Il Fatto

Il ricorrente ha presentato istanza di revoca ai sensi dell’art. 669 cod. proc. pen. davanti alla Corte di appello di Napoli, in funzione di giudice dell’esecuzione. La richiesta riguardava la sentenza di condanna emessa dalla medesima Corte il 24 ottobre 2023, divenuta irrevocabile il 22 maggio 2024, con cui era stata inflitta la pena di tredici anni di reclusione per i reati di cui agli artt. 74 d.P.R. n. 309 del 1990 e art. 7 legge n. 203 del 1990, nonché per il delitto di cui all’art. 416-bis cod. pen.

Il condannato aveva dedotto di essere stato prosciolto, ai sensi dell’art. 425 cod. proc. pen., per il medesimo fatto associativo con sentenza del Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Napoli del 18 ottobre 2022, e chiedeva la revoca della sola porzione di condanna relativa al delitto associativo. L’istanza è stata rigettata con ordinanza del 30 settembre 2025, avverso la quale è stato proposto ricorso per cassazione.

La Motivazione della Corte

La Corte ha ritenuto il ricorso non fondato, confermando il ragionamento del giudice dell’esecuzione. Il punto centrale è la diversità dei periodi temporali oggetto delle due contestazioni: i reati associativi erano delitti permanenti, ma riferiti a epoche differenti, con condotte contestate con diverso esordio temporale.

Il Collegio ha richiamato il principio, affermato in sede di legittimità, secondo cui non sussiste l’identità del fatto quando uno stesso reato permanente venga contestato in relazione a periodi diversi. Il fatto, pur essendo naturalisticamente unico, è giuridicamente scomponibile in due fatti distinti per le diverse circostanze di tempo (Sez. 5, n. 15889 del 2025). Si è precisato che l’identità del fatto, ai fini della preclusione del giudicato, è configurabile solo ove le condotte siano caratterizzate dalle medesime condizioni di tempo, di luogo e di persone; costituisce fatto diverso quello che, pur violando la stessa norma, rappresenti ulteriore estrinsecazione dell’attività delittuosa, distinta nello spazio e nel tempo da quella pregressa (Sez. 5, n. 18020 del 10/02/2022).

La Corte ha inoltre valorizzato l’argomentazione della Corte di appello secondo cui, considerati i reati satellite, i fatti della sentenza di proscioglimento attenevano a un’epoca precedente rispetto alle condotte oggetto dei reati satellite del reato associativo per cui era intervenuta la condanna, e che la sentenza di non luogo a procedere si fondava su una valutazione prodromica, tipica dell’udienza preliminare, relativa alla sola idoneità degli elementi raccolti.

Su un piano distinto, la Corte ha escluso l’operatività della regola dell’art. 669, comma 8, prima parte, cod. proc. pen., che impone di dare esecuzione alla sentenza di proscioglimento. Tale disposizione non trova applicazione quando il proscioglimento consista in una sentenza di non luogo a procedere: prevale, in tal caso, il comma 9 dello stesso articolo, che privilegia non la decisione più favorevole, ma quella divenuta irrevocabile (Sez. I, n. 39337 del 23/10/2002).

Le doglianze difensive sono state pertanto giudicate inidonee a smentire la correttezza del ragionamento del giudice dell’esecuzione. Il ricorso è stato rigettato, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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