Sequestro preventivo su area demaniale: ricorso inammissibile per difetto di legittimazione (Cass. pen. Sez. II n. 9105 del 04.03.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel procedimento di riesame avverso il sequestro preventivo di strutture abusive insistenti su area demaniale marittima, è inammissibile per difetto di legittimazione il ricorso proposto da chi non vanti alcun diritto alla restituzione dell’area, già formalmente restituita all’ente territoriale con il decreto penale di condanna e solo temporaneamente dissequestrata per consentirne la rimessione in pristino. Il difetto di legittimazione è rilievo preliminare e dirimente rispetto alla valutazione del merito dell’impugnazione. Il ricorso è inoltre generico quando non si confronta con le ragioni che hanno determinato il rigetto dell’istanza di dissequestro. Il principio del ne bis in idem non opera quando, a fronte dell’inadempimento dell’obbligo di rimozione, sia intervenuto un nuovo reato.

Il Fatto

Il Tribunale di Cosenza, sezione per il riesame, ha respinto l’istanza proposta avverso il decreto con cui il GIP del Tribunale di Castrovillari ha convalidato il sequestro preventivo d’urgenza di strutture abusive insistenti su un’area demaniale marittima. Il sequestro è stato emesso in relazione ai reati previsti dagli artt. 54 e 1161 del Codice della navigazione e dagli artt. 633 e 639 cod. pen., per avere l’indagato realizzato, in assenza di titolo concessorio suppletivo, diverse strutture occupando un’area demaniale di circa 33.000 metri quadri.

Avverso l’ordinanza del Tribunale l’indagato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo vizi di motivazione e violazioni di legge: la violazione del ne bis in idem, per essere il contesto fattuale già accertato nel 2012 e oggetto di separato procedimento; l’insussistenza dei presupposti della misura, per mancanza dell’elemento soggettivo e per essere l’area stata sgomberata e ripristinata; l’omessa motivazione sul periculum in mora.

La Motivazione della Corte

La Corte dichiara il ricorso inammissibile perché proposto da soggetto non legittimato. Il Tribunale, ricostruita la vicenda relativa all’occupazione dell’area demaniale, ha osservato che la stessa era già stata formalmente restituita al Comune, come disposto nel decreto penale di condanna, e dissequestrata al solo fine di consentire la rimessione in pristino dei luoghi.

Ne deriva che il ricorrente non può vantare alcun diritto alla restituzione dell’area e non ha alcun interesse a impugnare il provvedimento di sequestro. La mancanza di legittimazione è rilievo dirimente e preliminare rispetto alla valutazione del merito dell’impugnazione.

Il ricorso non supera comunque il vaglio di ammissibilità sotto altro profilo, risultando generico: non tiene conto della motivazione dell’ordinanza impugnata e non si confronta con le ragioni che hanno determinato il rigetto dell’istanza di dissequestro. Il Tribunale ha infatti evidenziato che, concessi quindici giorni per lo sgombero a seguito del dissequestro, alla scadenza l’indagato non aveva provveduto alla rimozione delle strutture, rendendosi così necessario un nuovo decreto di sequestro preventivo d’urgenza, corredato da verbale e fascicolo fotografico.

È manifesta l’infondatezza della prospettazione difensiva che fonda il riesame sull’insussistenza dell’elemento psicologico del reato. Il Tribunale ha altresì escluso l’operatività del principio del ne bis in idem, poiché le strutture erano state temporaneamente dissequestrate solo per consentirne la rimozione: a fronte dell’inadempimento, è intervenuto un nuovo reato.

Alla inammissibilità conseguono la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, valutati i profili di colpa, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., il versamento di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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