Rinvio a nuovo ruolo per acquisire i fascicoli di merito (Cass. civ. Sez. V n. 26050 del 24.09.2025)
Principi di diritto (Massima)
Quando il ricorso per cassazione proponga molteplici doglianze che, almeno prima facie, investano anche atti del procedimento diversi da quello impugnato, e quando il ricorrente prospetti l’estensione degli effetti di un giudicato formatosi nei confronti di altro soggetto, la Corte è tenuta a disporre il rinvio a nuovo ruolo per l’acquisizione dei fascicoli d’ufficio dei pregressi gradi di merito. L’acquisizione è funzionale alla piena cognizione delle questioni e presuppone che i fascicoli siano necessari alla decisione. Il rinvio non integra né definizione del giudizio né pronuncia sul merito. La disciplina applicabile è quella dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ., nel quadro del procedimento camerale innanzi alla Sezione tributaria.
Il Fatto
A seguito dell’esame di documentazione bancaria riferita all’anno di imposta 2007, l’Amministrazione finanziaria emetteva un avviso di accertamento nei confronti di una società di persone, accertando un maggior reddito di impresa per effetto di una plusvalenza. L’atto veniva notificato alla società, già cessata, a distanza di oltre cinque anni dalla cessazione.
Sulla base dell’art. 5 t.u.i.r., l’Ufficio notificava poi un autonomo avviso al socio, imputandogli la quota di reddito accertato in capo alla società. Gli eredi del socio impugnavano l’atto innanzi alla CTP di Milano; il ricorso era rigettato. L’appello dinanzi alla CTR della Lombardia veniva parimenti respinto. Avverso tale sentenza i contribuenti proponevano ricorso per cassazione affidato a otto motivi, cui l’Agenzia resisteva con controricorso.
La Motivazione della Corte
I motivi di ricorso investono, tra l’altro, la illegittimità dell’avviso societario per notifica intervenuta oltre cinque anni e mezzo dalla estinzione della società, il mancato rispetto del termine dilatorio di sessanta giorni previsto dall’art. 12, comma 7, della legge n. 212/2000, la motivazione per relationem e l’assenza di contraddittorio preventivo, nonché l’estensione del giudicato favorevole ad altro socio.
La Corte rileva in via preliminare la assenza dei fascicoli di ufficio dei precedenti gradi. La loro visione appare necessaria alla decisione delle molteplici doglianze, che almeno in astratto paiono riferirsi anche all’avviso di accertamento societario, con riguardo alla violazione del termine dilatorio e alla mancanza del contraddittorio endoprocedimentale.
L’acquisizione si rende altresì funzionale alla valutazione della prospettata estensione del giudicato, dedotta in memoria difensiva dai ricorrenti. I contribuenti hanno depositato memoria ex art. 380-bis.1 cod. proc. civ., eccependo il sopravvenuto giudicato favorevole a un altro socio, formatosi su ordinanza di questa Corte, e invocando l’estensione dei relativi effetti, oltre alla condanna dell’Ufficio al risarcimento dei danni ex art. 96 cod. proc. civ..
La Corte non scende pertanto all’esame dei singoli motivi. Dispone il rinvio a nuovo ruolo del giudizio, ordinando alla cancelleria l’acquisizione dei fascicoli d’ufficio di primo e secondo grado. Il provvedimento ha natura interlocutoria e non contiene alcuna pronuncia nel merito delle questioni dedotte.
Nota della Redazione
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