Cessazione della materia del contendere nell’ottemperanza alla carta del docente (TAR Piemonte n. 469 del 03.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
In materia di ricorso per ottemperanza, l’adempimento dell’amministrazione all’obbligo statuito dal giudicato, intervenuto successivamente alla proposizione del ricorso, determina la cessazione della materia del contendere ai sensi dell’art. 34, comma 5, cod. proc. amm. Il sopravvenuto adempimento non priva il ricorrente del diritto alla refusione delle spese, poiché l’esecuzione tardiva del titolo impone la condanna dell’amministrazione che ha reso necessario il giudizio di ottemperanza. Nel caso di pluralità di ricorsi identici per oggetto e difensore, la loro riunione a soli fini di snellezza redazionale non altera i meccanismi decisionali né incide sul contenuto delle singole decisioni.

Il Fatto

I ricorrenti, docenti, avevano ottenuto dal Tribunale di Torino, sezione lavoro, diverse sentenze che accertavano il diritto al beneficio economico annuale di euro 500,00 tramite la Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente e condannavano il Ministero dell’Istruzione e del Merito all’erogazione degli importi corrispondenti.

Non essendo intervenuto spontaneamente l’adempimento, ciascun ricorrente proponeva separato ricorso per ottemperanza davanti al TAR Piemonte, ai sensi dell’art. 114 cod. proc. amm. Nel corso del giudizio, il Ministero eseguiva le statuizioni contenute nei titoli giudiziali.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha rilevato che, in vista della camera di consiglio, i ricorrenti avevano depositato memoria dando atto dell’avvenuto adempimento da parte dell’amministrazione resistente. Tale circostanza ha reso priva di oggetto la pretesa di ottemperanza.

Il Tribunale ha quindi dichiarato la cessazione della materia del contendere a norma dell’art. 34, comma 5, cod. proc. amm., norma che attribuisce al giudice amministrativo il potere di definire il giudizio senza pronuncia di merito quando la controversia è divenuta priva di interesse per la sopravvenuta soddisfazione della pretesa.

La riunione dei ricorsi è stata disposta in forza del decreto presidenziale n. 3/2025, adottato dalla Terza Sezione per fronteggiare l’arretrato in materia di “carta del docente”, che nel corso del 2025 aveva raggiunto il 59% dei ricorsi introitati presso l’intero TAR Piemonte. Il Collegio ha precisato che la riunione opera a soli fini di pronta e sollecita redazione e pubblicazione del provvedimento e non incide sul contenuto delle singole decisioni.

Quanto alle spese, il Collegio ha osservato che l’amministrazione ha dato esecuzione al titolo solo successivamente alla proposizione del ricorso. La condanna alle spese è quindi giustificata dalla necessità di promuovere il giudizio per ottenere l’adempimento. Le spese sono state liquidate complessivamente in euro 800,00 per ciascun ricorso, con distrazione in favore del procuratore antistatario, oltre al contributo unificato alle condizioni di legge.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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