Revoca totale illegittima per investimento avviato prima della domanda di contributo (TAR Lombardia n. 476 del 02.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di revoca di contributi pubblici, l’art. 12, comma 1, lett. e), del D.M. 25 gennaio 2016 consente la revoca del contributo in tutto o in parte, lasciando all’Amministrazione il dovere di valutare, in concreto, se disporre la revoca integrale o quella parziale. L’esercizio di tale potere è soggetto al principio di proporzionalità. Ne consegue che è illegittima la revoca totale disposta quando l’investimento risulti, nella sua parte essenziale, avviato successivamente alla domanda di accesso al contributo, essendo anteriore alla domanda solo un elemento accessorio ed estraneo al nucleo dell’investimento agevolato. In tal caso l’Amministrazione deve limitarsi allo stralcio della spesa contestata e al conseguente ricalcolo del contributo, esigendo la restituzione della sola parte riferibile a quella spesa.
Il Fatto
La società ricorrente ha impugnato il provvedimento con cui il Ministero delle Imprese e del Made in Italy ha revocato integralmente un contributo di € 23.111,56, concesso a fronte di un finanziamento di € 229.000,00 relativo a un programma di investimento presentato l’8 agosto 2022 (agevolazioni “Nuova Sabatini”).
L’Amministrazione aveva contestato che l’investimento fosse stato avviato il 6 luglio 2022, prima della domanda di accesso, desumendolo da una fattura emessa in quella data per € 24.309,20, relativa a un impianto di ventilazione a supporto della produzione. La società aveva dedotto, nelle proprie osservazioni, che la fattura era stata indicata nel modulo di richiesta per errore, perché estranea al programma di investimento. Il Ministero ha comunque disposto la revoca totale, ritenendo l’investimento avviato in data anteriore alla domanda. La società ha proposto ricorso con un unico motivo, deducendo l’obbligo di valutare la revoca parziale e il difetto di motivazione sulla revoca integrale.
La Motivazione della Corte
Il Ministero e un controinteressato hanno eccepito, in via preliminare, il difetto di giurisdizione, sostenendo la devoluzione della controversia al giudice ordinario. Il Collegio ha respinto l’eccezione. Richiamando l’Adunanza Plenaria n. 6 del 29 gennaio 2014 e la Sez. VI n. 361 del 17 gennaio 2025, il TAR ha ricordato che il riparto si fonda sulla natura della situazione soggettiva azionata. Quando la contestazione attiene a un inadempimento del beneficiario successivo alla concessione, la posizione è di diritto soggettivo e la giurisdizione spetta al giudice ordinario; quando invece riguarda la fase procedimentale antecedente o la revoca per vizi di legittimità, si configura un interesse legittimo e la giurisdizione è del giudice amministrativo. Nel caso di specie il provvedimento impugnato si fonda sull’insussistenza di un presupposto della concessione, ossia l’avvio dell’investimento successivo alla domanda: la controversia rientra pertanto nella giurisdizione amministrativa.
Nel merito, il TAR ha esaminato l’art. 12 del D.M. 25 gennaio 2016, che disciplina le ipotesi di revoca. La norma prevede espressamente, accanto alla revoca totale, una fattispecie di revoca parziale, riferita a tutte le tipologie di investimenti ammessi a contributo. È lo stesso legislatore, ha rilevato il Collegio, a escludere che, a fronte di fattispecie che comportano la revoca, questa debba essere necessariamente integrale. La norma impone quindi all’Amministrazione il dovere di valutare ogni volta se disporre la revoca totale o parziale, in particolare quando la revoca integrale risulti sproporzionata rispetto alle circostanze del caso concreto.
Il TAR ha poi ricostruito la fattispecie. Ciò che la società aveva avviato prima della domanda non era il programma di investimento nel suo complesso, ma un elemento accessorio. L’importo della fattura contestata è sensibilmente inferiore al valore del programma, e la somma delle fatture certamente successive alla domanda corrisponde all’importo del contributo richiesto. La sommatoria della spesa del pivot di fertirrigazione e di quella contestata supera, inoltre, la somma richiesta. Da questi elementi il Collegio ha desunto che la fattura del 6 luglio 2022 è riconducibile non a un acconto sull’oggetto principale, ma al pagamento di un elemento accessorio, estraneo al nucleo dell’investimento coperto dal contributo. L’investimento non è divisibile in un acconto e in un saldo, ma si colloca interamente a valle del contributo, poiché il richiedente può sempre aggiungere, prima o dopo, elementi accessori a proprie spese.
Poiché la fattura anteriore non pregiudica la funzione incentivante del contributo, un’analisi condotta alla luce del principio di proporzionalità avrebbe dovuto condurre a una revoca parziale, con stralcio della fattura contestata e ricalcolo del contributo. Richiamando la Sez. VI n. 5 del 7 gennaio 2014, il TAR ha osservato che la revoca integrale cancella il contributo anche per la parte che non riguarda acquisti già compiuti dall’imprenditore a prescindere dall’incentivo. Il ricorso è stato quindi accolto, con annullamento del provvedimento nei limiti di cui in motivazione, restando legittimata l’Amministrazione a esigere la restituzione della sola parte riferibile alla fattura contestata. Le spese del grado sono state compensate.
Nota della Redazione
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