Ottemperanza per carta docente: accertata inottemperanza del Ministero e nomina del commissario ad acta (TAR Lombardia n. 2909 del 04.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di giudizio di ottemperanza, una volta accertato che il titolo esecutivo formatosi a carico della pubblica amministrazione è passato in giudicato e che è decorso il termine dilatorio di cui all’art. 14 del d.l. n. 669/1996, l’assenza di pagamenti, anche parziali, non contestata dall’amministrazione resistente, integra gli estremi dell’inottemperanza. Il giudice amministrativo, nell’accogliere il ricorso, assegna all’amministrazione un termine per provvedere e nomina sin d’ora il commissario ad acta per il caso di ulteriore inerzia, escludendo la penalità di mora quando, in relazione al tempo trascorso e all’entità delle somme, la sua applicazione risulti manifestamente iniqua. L’azione di ottemperanza non può estendersi alle spese di lite distratte in favore del difensore, se non sia stata specificamente esperita.
Il Fatto
La ricorrente, docente non di ruolo, aveva ottenuto dal Tribunale di Milano la condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito a mettere a disposizione la carta docente per gli anni scolastici indicati, oltre al rimborso delle spese di lite con distrazione in favore del difensore. Avendo constatato l’inerzia dell’amministrazione, la ricorrente ha proposto ricorso per ottemperanza dinanzi al TAR Lombardia per conseguire l’esecuzione del giudicato. Il Ministero si è costituito in giudizio senza formulare deduzioni sostanziali.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha preliminarmente delimitato l’oggetto del giudizio, rilevando che l’azione di ottemperanza non poteva riguardare le spese di lite liquidate dal giudice ordinario, in quanto distratte in favore del procuratore antistatario, per le quali non era stata esperita l’azione di ottemperanza nel presente giudizio.
Nel merito, il Collegio ha accertato che il titolo esecutivo risulta passato in giudicato e ritualmente notificato, con decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996. La documentazione versata in atti e le dichiarazioni della ricorrente hanno dimostrato che l’amministrazione non aveva effettuato pagamenti neppure parziali. L’assenza di contestazioni da parte del Ministero, costituitosi senza fornire indicazioni sullo stato della procedura, ha reso il credito non contestato nell’an e nel quantum.
Sulla base di tali premesse, il TAR ha dichiarato l’inottemperanza del Ministero, assegnando il termine di 90 giorni dalla pubblicazione della sentenza per il pagamento integrale. Per l’ipotesi di ulteriore inerzia, ha nominato sin d’ora commissario ad acta il Direttore della Ragioneria territoriale dello Stato di Milano, Monza e Brianza, con facoltà di delega, precisando che l’incarico integra un adempimento connesso ai doveri d’istituto.
Il Tribunale ha infine rigettato la richiesta di penalità di mora, ritenendo manifestamente iniqua la sua applicazione in considerazione del tempo trascorso e dell’entità delle somme, conformemente ai precedenti citati. Le spese di lite, liquidate in euro 800,00 oltre accessori, sono state poste a carico dell’amministrazione soccombente con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
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Nota della Redazione
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