Ottemperanza al giudicato sul bonus docente: inerzia ministeriale e commissario ad acta (TAR Lazio n. 5951 del 30.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza al giudicato, l’amministrazione è tenuta a conformarsi alla pronuncia giurisdizionale e a darne esecuzione, senza poter invocare ragioni di ordine pubblico, di opportunità amministrativa o difficoltà economiche per sottrarsi a tale obbligo, non avendo alcuna discrezionalità in ordine all’an e al quando dell’adempimento, ma al più una limitata discrezionalità sul quomodo. La mancata esecuzione di una sentenza passata in giudicato che riconosce il diritto alla Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente integra gli estremi della inottemperanza, legittimando il giudice amministrativo ad accogliere il ricorso e a nominare sin da ora un commissario ad acta che provveda in sostituzione dell’amministrazione inerte.
Il Fatto
Il ricorrente, docente, aveva ottenuto dal Tribunale di Roma – Sezione Lavoro e Previdenza – la declaratoria del proprio diritto all’accredito sulla Carta docente dell’importo di € 500,00 per ciascuno degli anni scolastici 2022/23 e 2023/24, per complessivi € 1.000,00. Nonostante il passaggio in giudicato della sentenza n. 4485/2024, il Ministero dell’Istruzione e del Merito non aveva dato esecuzione alle statuizioni, determinando la necessità di instaurare un giudizio di ottemperanza dinanzi al TAR Lazio per ottenere l’esecuzione coattiva del titolo giudiziale.
Parte ricorrente chiedeva pertanto la condanna dell’Amministrazione a dare ottemperanza al giudicato, la nomina di un commissario ad acta per l’ipotesi di ulteriore inerzia, nonché l’applicazione delle penalità di mora ai sensi dell’art. 114, comma 4, lettera e), c.p.a., con distrazione delle spese in favore del difensore antistatario.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha dichiarato il ricorso ammissibile, in quanto ritualmente notificato al Ministero dell’Istruzione e del Merito e stante la definitività della pronuncia di cui è chiesta l’esecuzione, sussistendo la competenza territoriale del TAR Lazio ai sensi dell’art. 113, comma 2, c.p.a.
Nel merito, il ricorso è stato ritenuto fondato, essendo decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito con modificazioni dalla legge n. 30/1997 e modificato dall’art. 44, comma 3, d.l. n. 269/2003, senza che l’Amministrazione avesse provveduto all’esecuzione. Il Ministero, costituitosi con formula di stile, non aveva eccepito l’avvenuto adempimento né fornito alcuna giustificazione in merito all’inerzia, che è stata pertanto qualificata come inottemperanza, anche alla luce del precedente citato di Cons. Stato, sez. II, n. 5072 del 2023 circa gli effetti del giudizio di ottemperanza quale strumento per far conseguire al ricorrente vittorioso gli effetti favorevoli della pronuncia illegittimamente negati dall’amministrazione.
Il Collegio ha quindi ordinato all’Amministrazione di dare esecuzione alla sentenza n. 4485/2024 del Tribunale di Roma nel termine di 60 giorni dalla notificazione o dalla comunicazione della presente decisione, disponendo sin da ora la nomina del Direttore generale della Direzione per gli Ordinamenti Scolastici quale commissario ad acta, con facoltà di delega e senza compenso, per il caso di ulteriore inutile decorso del termine assegnato. È stata invece rigettata la domanda di astreinte, non sussistendo allo stato i presupposti per la condanna al pagamento delle penalità di mora, con possibilità di un successivo intervento in caso di perdurante inottemperanza.
Il Collegio ha infine disposto l’invio di copia del provvedimento alla Procura Regionale del Lazio della Corte dei Conti e all’OIV del Ministero, rilevando una situazione di criticità sistemica dovuta all’inerzia persistente dell’Amministrazione nel corrispondere il bonus docente e nell’ottemperare ai giudicati, con condanna alle spese di lite nella misura di € 800,00, tenuto conto della serialità della controversia.
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Nota della Redazione
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