Impugnabile l’ordinanza di scarcerazione contenuta nella sentenza di condanna (Cass. pen. Sez. I n. 10785 del 18.03.2025)

Principi di diritto (Massima)
È ammissibile l’appello del pubblico ministero al Tribunale del riesame avverso il provvedimento con cui, all’esito del giudizio di merito, viene disposta la cessazione di efficacia della misura cautelare in esecuzione ai sensi dell’art. 532, comma 2, cod. proc. pen., pur se contenuto nel corpo della sentenza di condanna. Si tratta infatti di un provvedimento in materia di libertà personale concettualmente autonomo rispetto alla sentenza in cui è contenuto, immediatamente impugnabile ex artt. 309 e 310 cod. proc. pen. Ai fini del computo del termine di durata massima della custodia cautelare di cui all’art. 304, comma 6, cod. proc. pen. occorre fare esclusivo riferimento alla pena edittale prevista per il reato contestato o per il quale vi è stata condanna, a nulla rilevando la misura della pena inflitta in concreto.

Il Fatto

La Corte di appello, nel dispositivo della sentenza resa in sede di giudizio di rinvio, ha disposto la scarcerazione dell’imputato per decorrenza dei termini massimi di custodia cautelare, dopo averlo riconosciuto colpevole del delitto di cui all’art. 416-bis cod. pen. e condannato alla pena di dieci anni di reclusione. Il Procuratore generale presso la Corte di appello ha proposto appello ex art. 310 cod. proc. pen. avverso tale ordinanza.

Il Tribunale di Palermo, investito dell’appello cautelare, ha annullato il provvedimento e disposto il ripristino della misura della custodia in carcere, rilevando che il termine massimo applicabile era di sei anni ex art. 303, comma 4, lett. c), cod. proc. pen., cui andavano sommati i periodi di sospensione, per complessivi 826 giorni, entro il limite di nove anni ex art. 304 cod. proc. pen. L’imputato ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi.

La Motivazione della Corte

Il ricorso è infondato. Quanto al primo motivo, la Corte ricostruisce l’orientamento prevalente secondo cui, ai sensi dell’art. 586, comma 3, cod. proc. pen., deve ammettersi l’immediata impugnabilità delle ordinanze in materia di libertà personale anche quando siano pronunciate contestualmente alla sentenza o materialmente in essa contenute. I rimedi del riesame e dell’appello dinanzi al Tribunale della libertà sono esperibili contro tutti i provvedimenti adottati da qualsiasi giudice in materia di misure cautelari personali, in ragione dell’autonomia concettuale del procedimento incidentale de libertate da quello sul merito dell’impugnazione. La Corte richiama sul punto una pluralità di precedenti di legittimità.

A conferma, si osserva che l’art. 306 cod. proc. pen. prevede che, quando le misure cautelari perdano efficacia secondo le norme del Titolo I del Libro IV, i provvedimenti con cui viene disposta la liberazione della persona sottoposta alla misura e la cessazione delle altre misure cautelari siano adottati con ordinanza. Ne consegue che anche la statuizione di cessazione di efficacia contenuta nel corpo di una sentenza di condanna deve considerarsi adottata con ordinanza e, in quanto tale, autonomamente ed immediatamente impugnabile.

Il secondo motivo è a sua volta infondato. Ai fini del computo del termine di durata massima della custodia cautelare di cui all’art. 304, comma 6, cod. proc. pen. occorre fare esclusivo riferimento alla pena edittale prevista dalla legge per il reato contestato o per il quale vi è stata condanna, a nulla rilevando la misura della pena inflitta in concreto. La Corte richiama un proprio precedente conforme.

Privo di pregio è infine il terzo motivo: il Tribunale non ha considerato le proroghe di cui all’art. 305 cod. proc. pen., bensì i periodi di sospensione ex art. 304, comma 2, cod. proc. pen., nel rispetto del limite massimo di nove anni applicabile alla fattispecie. Il ricorrente, del resto, non contesta la correttezza del calcolo dei periodi di sospensione, pari a complessivi 826 giorni.

Il ricorso è dunque respinto, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e trasmissione degli atti alla cancelleria per gli adempimenti di rito.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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