La riparazione valuta condotte intimidatorie non condannate (Cass. pen. Sez. 4 n. 9220 del 10.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel procedimento di riparazione per l’ingiusta detenzione, il ricorso per cassazione fissa gli elementi individuanti l’azione esperita, sicché non è consentito mutare la causa petendi né al richiedente né al giudice, d’ufficio. Il giudice della riparazione può rivalutare i fatti emersi nel processo penale con un iter logico-motivazionale del tutto autonomo, senza però ritenere provati fatti che tali non sono stati considerati dal giudice della cognizione. La colpa grave ostativa all’indennizzo non deve necessariamente consistere in una condotta idonea a indurre in errore specificamente in relazione al reato per il quale si è patita la detenzione, purché la trasgressione sia stata giuridicamente idonea a sostenere una misura cautelare detentiva.

Il Fatto

L’istante aveva richiesto la riparazione per l’ingiusta detenzione subita in regime di custodia cautelare in carcere in relazione all’ipotizzato reato di omicidio, misura poi annullata dal Tribunale del riesame per assenza di gravi indizi di colpevolezza. La Corte d’appello aveva rigettato la domanda ritenendo sussistente un comportamento gravemente colposo dell’indiziato, emergente da conversazioni intercettate dalle quali sarebbero risultati comportamenti illeciti nell’esercizio dell’attività imprenditoriale mediante condotte intimidatorie. Avverso tale decisione l’interessato ha proposto ricorso per cassazione deducendo violazione di legge e vizio di motivazione.

La Motivazione della Corte

La Corte ha richiamato il principio secondo cui la condizione ostativa al riconoscimento dell’indennizzo deve concretarsi in comportamenti di tipo extraprocessuale o processuale, in ordine alla cui attribuzione all’interessato e incidenza causale il giudice è tenuto a motivare specificamente. Il giudice di merito deve valutare tutti gli elementi probatori disponibili con valutazione ex ante, non per stabilire se la condotta integri estremi di reato ma solo se sia stata il presupposto che abbia ingenerato la falsa apparenza della sua configurabilità come illecito penale.

La Corte ha precisato che il giudice della riparazione può rivalutare fatti emersi nel processo, ivi accertati o non esclusi, con il solo limite di non ritenere provati fatti che tali non sono stati considerati dal giudice della cognizione. Ha quindi ritenuto che la Corte territoriale avesse fatto buon governo dei principi, fondando il rigetto sul complesso degli elementi emersi e previo confronto con le argomentazioni dell’ordinanza del riesame. Il giudice della riparazione aveva fatto riferimento a plurime condotte intimidatorie ed estorsive, ritenute idonee a concretizzare la fattispecie di cui all’art. 393 cod. pen..

La Corte ha giudicato le deduzioni difensive di rango meramente oppositivo e versate in fatto, ad eccezione del richiamo ai legami con ambienti mafiosi, argomentato in modo del tutto generico. Ha infine ricordato che la colpa grave ostativa alla riparazione non deve necessariamente riguardare il reato per il quale si è patita la detenzione, sempre che la trasgressione sia stata giuridicamente idonea a sostenere una misura cautelare detentiva, come nel caso di specie attesa la ravvisata sussistenza di condotte di tentata estorsione. Il ricorso è stato rigettato con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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