Revoca delibera fusione societaria fuori controllo art 5 TUSP (Corte dei Conti Sez. contr. Lombardia n. 16 del 19.01.2024)
Principi di diritto (Massima)
La delibera con cui un ente locale revoca una precedente operazione societaria straordinaria, già sottoposta al parere della Corte dei conti, si colloca fuori dalle fattispecie per le quali è prescritto il parere ex art. 5, commi 3 e 4, del d. lgs. n. 175/2016. L’assunzione della qualità di socio segna la linea di confine per individuare gli atti deliberativi soggetti all’esame della Corte. La revoca non determina l’acquisto ex novo di tale qualità, semmai la sua perdita, e nessun potere di verifica ex post è conferito alla magistratura contabile dalla richiamata disposizione. Restano salvi i poteri di scrutinio esercitabili nell’ambito delle ulteriori funzioni di controllo.
Il Fatto
Il Sindaco di un Comune ha trasmesso alla Sezione regionale di controllo la deliberazione del Consiglio comunale con cui era stata revocata una precedente delibera, adottata pochi mesi prima, con la quale si era approvata l’operazione di fusione per incorporazione inversa di una società partecipata di secondo livello nella controllata. La revoca era stata disposta per consentire all’assemblea dei soci di annullare la decisione e far decadere la richiesta di recesso avanzata da un altro Comune socio, con ricadute rilevanti sul fatturato della partecipata.
La delibera revocata era già stata sottoposta alla Sezione, che si era espressa con il non luogo a provvedere. Il Comune ha quindi richiesto il parere ex art. 5 TUSP sulla nuova deliberazione di revoca, rimettendo alla Corte la qualificazione dell’atto.
La Motivazione della Corte
La Sezione muove dal principio affermato dalle Sezioni riunite n. 19/2022, secondo cui l’assunzione della qualità di socio costituisce la linea di confine per distinguere gli atti deliberativi da sottoporre all’esame della Corte dei conti ai sensi dell’art. 5, comma 3, TUSP da quelli per i quali la legge non impone la trasmissione.
Su questa base il collegio esclude che la delibera di revoca di un’operazione societaria rientri tra le fattispecie per le quali il parere deve essere espresso. Le vicende successive, e i correlativi atti deliberativi, che incidono sulla consistenza della partecipazione detenuta dal socio, compresa la modifica della partecipazione, non richiedono alcuna valutazione della Corte e non ricadono nel controllo di cui all’art. 5 TUSP. Il riferimento è ai precedenti della stessa Sezione n. 171/2022, n. 207/2022 e n. 19/2023.
La Sezione osserva inoltre che la lettera dell’art. 5 TUSP non contempla in alcun modo un esame sui provvedimenti consequenziali, e a maggior ragione su quelli modificativi o integrativi, adottati dall’amministrazione procedente a seguito della pronuncia della Corte, come già chiarito con la delibera n. 56/2023/PASP.
La revoca è dunque fuori dai paradigmi di controllo per una duplice ragione: con essa l’ente non acquista ex novo la qualità di socio, potendo semmai perderla ove nel frattempo abbia dato corso all’acquisto della partecipazione; né alcun potere di verifica ex post è stato conferito alla magistratura contabile dalla disposizione richiamata.
La Sezione dichiara pertanto il non luogo a provvedere sull’istanza, riservando espressamente i poteri di scrutinio esercitabili nell’ambito delle ulteriori funzioni di controllo, in relazione all’art. 1, comma 166, legge n. 266/2005, all’art. 148-bis, comma 2, d. lgs. n. 267/2000, nonché all’art. 14, comma 5, e agli artt. 20 e 24 TUSP.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.