Cessazione della materia del contendere per integrale soddisfazione della pretesa pensionistica (Corte dei Conti Sez. giur. Lazio n. 579 del 19.12.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il riconoscimento integrale e il pagamento completo delle somme dovute dall’I.N.P.S., comprensive degli accessori di legge, in esito al ricalcolo del trattamento pensionistico, fanno venire meno l’interesse del ricorrente e integrano i presupposti per la declaratoria di cessazione della materia del contendere. La definizione del giudizio avviene su questione pregiudiziale, tale dovendosi ritenere l’estinzione per cessazione della materia del contendere, con conseguente compensazione delle spese ai sensi dell’art. 31, comma 3, c.g.c.
Il Fatto
Il ricorrente, già dipendente con trattamento di quiescenza, ha chiesto l’accertamento del diritto al ricalcolo e alla riliquidazione della pensione con applicazione dell’aliquota di cui all’art. 54 D.P.R. n. 1092 del 1973, oltre arretrati, accessori e spese legali. L’I.N.P.S., inizialmente non costituito, non ha depositato il fascicolo amministrativo. Il giudice, con ordinanza n. 52/2024 del 14 marzo 2024, ha reiterato l’ordine di deposito ex art. 155, comma 3, c.g.c. e fissato l’udienza di prosecuzione.
Con memoria del 15 maggio 2024 l’I.N.P.S. ha comunicato di avere riliquidato la pensione ai sensi della circolare n. 199/2021, riconoscendo quanto domandato e pagando sulla rata di luglio 2024, chiedendo la cessazione della materia del contendere. Il ricorrente ha condiviso la richiesta il 5 dicembre 2024.
La Motivazione della Corte
La Corte prende atto della concorde richiesta delle parti. Il riconoscimento integrale e il completo pagamento delle somme dovute dall’I.N.P.S., in esito al deposito del ricalcolo e alla prova dell’avvenuto pagamento comprensivo degli accessori di legge, integrano i presupposti della cessazione della materia del contendere, essendo venuto meno l’interesse del ricorrente a fronte dell’integrale soddisfazione della pretesa.
Il giudice dichiara pertanto la cessazione della materia del contendere e definisce la lite con sentenza in forma semplificata, ai sensi dell’art. 167, comma 4, c.g.c.. La decisione è resa su questione pregiudiziale, qualificata come estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere.
Su tale qualificazione la Corte richiama il precedente della Cass. civ., sez. 3^, 16.2.2023, n. 4951, che riconduce la fattispecie alla categoria della questione pregiudiziale. Da ciò discende l’applicazione dell’art. 31, comma 3, c.g.c., con compensazione delle spese del giudizio.
Nulla è disposto per le spese della sentenza ai sensi dell’art. 31, comma 5, c.g.c., attesa la gratuità del giudizio pensionistico.
Nota della Redazione
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