Revoca della demolizione dell’abuso edilizio subordinata a interessi pubblici attuali e specifici (Cass. pen. Sez. III n. 13324 del 07.04.2025)

Principi di diritto (Massima)
Ai fini dell’incompatibilità dell’esecuzione dell’ordine di demolizione dell’opera abusiva con la deliberazione consiliare che dichiara prevalenti interessi pubblici al suo mantenimento, l’atto amministrativo deve fondarsi su esigenze specifiche, attuali e definitive, riferite al singolo manufatto, e non su valutazioni generali o meramente programmatiche. L’art. 31, comma 5, d.P.R. n. 380/2001 richiede altresì che il Comune accerti, con il supporto dei competenti uffici, l’assenza di contrasto con rilevanti interessi urbanistici, culturali, paesaggistici, ambientali e di rispetto dell’assetto idrogeologico, previa acquisizione degli assensi di cui all’art. 17-bis della legge n. 241/1990. Il giudice dell’esecuzione è titolare del potere-dovere di sindacare la sussistenza dei presupposti della delibera, di natura eccezionale rispetto all’ordinaria demolizione.

Il Fatto

Il giudice dell’esecuzione del Tribunale di Napoli Nord revocava, su richiesta del Comune, l’ordine di demolizione di opere abusive oggetto di una sentenza irrevocabile di condanna. A fondamento della revoca era posta una delibera consiliare che dichiarava la prevalenza dell’interesse pubblico al mantenimento del manufatto, destinandolo a sede di uffici della Protezione civile.

Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica, deducendo la violazione di legge per genericità della delibera: mancava l’indicazione della specifica destinazione dell’opera, non era comprovata l’assenza di contrasto con interessi ambientali, urbanistici e idrogeologici, non erano previsti i fondi per la trasformazione dei locali e non si era proceduto allo sgombero degli occupanti.

La Motivazione della Corte

La Corte ricostruisce l’art. 31, comma 5, d.P.R. n. 380/2001, che consente la mancata demolizione solo in presenza di prevalenti interessi pubblici e a condizione che l’opera non contrasti con rilevanti interessi urbanistici, culturali, paesaggistici, ambientali o di rispetto dell’assetto idrogeologico. La norma richiede la previa acquisizione degli assensi, concerti o nulla osta delle amministrazioni competenti ai sensi dell’art. 17-bis della legge n. 241/1990.

Richiamando un consolidato indirizzo di legittimità, la Corte ribadisce che l’incompatibilità con l’esecuzione penale presuppone che l’interesse pubblico sia attuale e non meramente eventuale, non essendo consentito interrompere l’esecuzione dell’ordine per un tempo indefinito e imprevedibile. Il mero riferimento a una destinazione di interesse pubblico è insufficiente, poiché la delibera non può ridursi a un atto di indirizzo politico che rimandi a successivi atti la valutazione dei presupposti di legge.

La Corte precisa che la natura eccezionale della delibera impone un’interpretazione restrittiva dei presupposti e legittima il sindacato del giudice dell’esecuzione, chiamato a verificare l’esistenza di specifiche esigenze riferite al singolo manufatto, individuato con precisione. Non possono sopperire a tale esigenza richiami generici a norme, ad altri provvedimenti o a valutazioni di ordine economico, come il costo della demolizione.

Nel caso concreto la Corte condivide le censure del ricorrente. L’ordinanza non dà conto dell’assenza di contrasti attestata dai competenti uffici urbanistici, ambientali e geologici, limitandosi a una mera dichiarazione di assenza di vincoli. Il richiamo alla legge regionale della Campania n. 5 del 2013 è ritenuto non pertinente, poiché concerne forme di utilizzo remunerativo o l’edilizia residenziale pubblica, estranee alla destinazione a uffici pubblici.

La Corte ritiene inoltre fondata la critica sulla certificazione sismica, che — trattandosi di opera acquisita al patrimonio comunale — deve provenire dai competenti uffici pubblici intervenuti nel corso della procedura, e non da un tecnico privato. Infine, l’interesse pubblico non è individuato in termini di specificità, attualità e definitività: la destinazione a sede della Protezione civile resta programmatica e incerta, il nucleo di volontari è ancora privo di componenti e non vi è alcuno sgombero effettivo degli occupanti. Manca, infine, la provvista di spesa per la trasformazione dei locali in uffici. L’ordinanza va pertanto annullata con rinvio al Tribunale di Napoli Nord.

Nota della Redazione

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