Riqualificazione cautelare senza P.M. se il fatto è invariato (Cass. pen. Sez. 3 n. 7074 del 23.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
In sede di misure cautelari personali, il giudice del riesame può mutare la qualificazione giuridica del fatto e adottare un differente nomen juris, enucleando un’ipotesi di reato diversa da quella delineata nel provvedimento impugnato, senza necessità di rimettere gli atti al Pubblico Ministero, a condizione che non si trasformi in un giudizio su un fatto storico diverso da quello contestato. L’attualità del pericolo di reiterazione ex art. 274, lett. c), cod. proc. pen. non coincide con l’imminenza di specifiche occasioni di ricaduta, ma esige una prognosi fondata sulle modalità della condotta, sulla personalità e sul contesto socio-ambientale. Il riconoscimento del pericolo non è escluso dalla presenza di elementi favorevoli, quali incensuratezza, radicamento e occupazione stabile, quando le modalità del fatto denotino una pericolosità attuale. Non è necessario che tutte le esigenze cautelari concorrano: ne è sufficiente una sola, idonea e attuale.

Il Fatto

La Corte di Cassazione è chiamata a pronunciarsi sul ricorso proposto nell’interesse di un indagato avverso l’ordinanza con cui il Tribunale di Bologna, quale giudice del riesame, aveva confermato la misura degli arresti domiciliari con braccialetto elettronico e divieto di comunicare con persone non conviventi. La misura era stata applicata in relazione a due distinti capi di imputazione: il primo relativo al contrabbando di tabacchi lavorati, per la detenzione in un capannone di ingente quantitativo di tabacco; il secondo relativo alla contraffazione di marchi, per il rinvenimento di sigarette prive del contrassegno dei Monopoli.

La difesa aveva contestato la riqualificazione giuridica del capo A) operata dal Tribunale del riesame, che aveva ricondotto la condotta all’art. 40-bis del d.lgs. n. 504/1995 in luogo dell’art. 84 del d.lgs. n. 141/2024, deducendo la violazione del principio di correlazione tra imputazione e decisione. Il ricorrente aveva altresì censurato la motivazione in punto di sussistenza e attualità delle esigenze cautelari e di adeguatezza della misura prescelta.

La Motivazione della Corte

La Corte di Cassazione ha dichiarato infondato il primo motivo di ricorso, incentrato sulla pretesa immutazione del fatto. I giudici di legittimità hanno ricostruito il quadro normativo di riferimento, osservando che il d.lgs. n. 141/2024 ha riscritto la disciplina del contrabbando di tabacchi lavorati, coordinandola con il T.U. delle accise, novellato con l’introduzione degli artt. 40-bis e seguenti. La nuova fattispecie di sottrazione all’accertamento o al pagamento dell’accisa ha funzione residuale rispetto al contrabbando doganale, coprendo le casistiche non contemplate dalle disposizioni doganali, tipicamente la produzione illecita intra-UE.

Nel caso di specie, la triangolazione intra-UE accertata (Polonia-Italia-Romania) e la natura di accisa dei prodotti rendevano corretta la riqualificazione operata dal Tribunale. La Corte ha richiamato il principio, affermato sin dalle Sezioni Unite “Ceolin” (n. 20 del 11/11/1994), secondo cui il giudice del riesame può mutare il nomen juris del fatto senza che ciò incida sull’autonomo potere del Pubblico Ministero, purché l’operazione non si traduca in un giudizio su un fatto storico diverso. Nel caso concreto, la riqualificazione era avvenuta sui soli elementi di fatto posti a fondamento del provvedimento, senza alcuna alterazione dell’accadimento materiale.

Quanto al secondo motivo, la Corte ne ha dichiarato l’inammissibilità. Sul pericolo di inquinamento probatorio, ha condiviso la scelta del Tribunale di non confermare tale esigenza, osservando che l’operazione già eseguita e il clamore investigativo rendevano poco persuasivo il rischio di avvertire i complici. Diversamente, il pericolo di reiterazione è stato ritenuto correttamente motivato, valorizzando elementi quali il ruolo di coordinamento dell’indagato in un contesto organizzato e transnazionale, l’impiego di strumenti elusivi, la strumentalizzazione della copertura lavorativa e familiare e la mancata collaborazione.

La Corte ha infine ritenuto proporzionata la misura degli arresti domiciliari con braccialetto elettronico, respingendo la censura relativa al diniego dell’autorizzazione al lavoro. Il richiamo alla giurisprudenza della sezione lavoro (Cass., sez. lav., n. 6714/2021) è stato giudicato pertinente per escludere automatismi tra misura cautelare e licenziamento, richiedendosi una verifica ex ante sulle oggettive esigenze aziendali. La motivazione è stata altresì ritenuta conforme ai parametri della CEDU, come declinati dalla giurisprudenza della Corte di Strasburgo in materia di deprivazione della libertà personale, anche quando essa si sostanzia in arresti domiciliari con stringenti limitazioni.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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