Il principio di offensività in materia di sostanze stupefacenti: norme e applicazioni (Cass. pen. Sez. IV n. 16366 del 06.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di sostanze stupefacenti, la condotta di detenzione o cessione di derivati della cannabis sativa integra il reato di cui all’art. 73 d.P.R. n. 309/1990 anche quando il principio attivo (THC) sia presente in concentrazioni inferiori alle soglie indicate dall’art. 4, commi 5 e 7, legge n. 242/2016, purché la sostanza sia in concreto idonea a produrre un effetto drogante o psicotropo, secondo il principio di offensività. L’accertamento di tale idoneità non può basarsi esclusivamente sulla percentuale di THC, ma deve considerare la quantità complessiva di principio attivo ricavabile. Il riconoscimento dell’ipotesi attenuata di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990 richiede una valutazione globale del fatto, mentre il diniego dell’attenuante del lucro di speciale tenuità deve essere ancorato a parametri di maggiore intensità rispetto a quelli della fattispecie lieve. È inammissibile, per difetto di specificità ai sensi dell’art. 581, comma 1, cod. proc. pen., il motivo di impugnazione che non sia accompagnato da una specifica e autonoma richiesta per ciascun punto della decisione.
Il Fatto
Il tribunale di Varese, all’esito di giudizio abbreviato, aveva condannato due soggetti per il delitto di cui all’art. 73, comma 4, d.P.R. n. 309/1990 per la detenzione illecita di ingenti quantitativi di hashish e marijuana, destinati alla vendita. La Corte di appello di Milano aveva confermato la sentenza, rigettando i motivi di gravame relativi all’efficacia drogante della sostanza, alla sussistenza dell’elemento soggettivo, alla mancata concessione dell’ipotesi attenuata e dell’attenuante del lucro di speciale tenuità.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha dichiarato infondati i ricorsi, ribadendo principi già affermati dalle Sezioni Unite. In primo luogo, ha precisato che la commercializzazione di derivati della cannabis sativa è penalmente rilevante anche quando il contenuto di THC sia inferiore alle soglie previste dalla legge n. 242/2016 per la coltivazione della canapa, salvo che la sostanza sia in concreto priva di ogni efficacia drogante. Non è la percentuale di principio attivo a essere determinante, quanto l’idoneità della sostanza a produrre un effetto psicotropo, valutata anche attraverso la quantità complessiva di principio attivo ricavabile.
Con riferimento al ricorrente detentore di una parte della sostanza con basso THC, la Corte ha ritenuto razionale la motivazione dei giudici di merito che avevano valorizzato il cospicuo quantitativo di principio attivo complessivamente ricavabile dai singoli reperti e la destinazione della droga alla cessione a terzi. Ha inoltre escluso che la commistione tra sostanze potesse determinare l’irrilevanza penale, ritenendo il riferimento alla possibilità di miscelazione un argomento erroneo ma non decisivo, poiché la prova della capacità drogante risultava già ancorata agli esiti dell’accertamento tecnico.
La Corte ha poi dichiarato la genericità dei motivi di ricorso relativi all’elemento soggettivo, alla mancata derubricazione ai sensi dell’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990 e al diniego dell’attenuante del lucro di speciale tenuità. Ha richiamato, in particolare, il principio secondo cui il riconoscimento della lieve entità richiede una valutazione complessiva di tutti gli elementi del fatto, e che il diniego dell’attenuante di cui all’art. 62, comma 1, n. 4, cod. pen. deve essere sorretto da una motivazione che evidenzi la particolare modestia del vantaggio patrimoniale perseguito.
Infine, la Corte ha confermato la declaratoria di inammissibilità del motivo di appello concernente il trattamento sanzionatorio, rilevando che l’art. 581, comma 1, cod. proc. pen., come novellato, impone a pena di inammissibilità la specifica indicazione delle richieste per ogni punto della decisione impugnata. Tale onere di specificità non può essere eluso invocando una valutazione complessiva dei motivi di gravame.
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Nota della Redazione
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