Revoca della detenzione domiciliare non eseguita per fatti sopravvenuti (Cass. pen. Sez. I n. 31888 del 24.09.2025)
Principi di diritto (Massima)
La detenzione domiciliare di cui all’art. 47-ter ord. pen. non costituisce oggetto di un diritto del condannato, ma è subordinata a una valutazione discrezionale del giudice di merito, che ne apprezza la compatibilità con le esigenze di effettiva espiazione della pena. Le decisioni della giurisdizione di sorveglianza sono assunte allo stato degli atti, sicché, in presenza di nuovi accadimenti sopravvenuti dopo l’adozione del provvedimento applicativo, il Tribunale di sorveglianza può modificarne l’assetto con apposita motivazione. La revoca della misura non consegue automaticamente al mero riscontro di violazioni della legge penale o delle prescrizioni, dovendo il giudice verificare in concreto se tali violazioni integrino un fatto incompatibile con la prosecuzione del beneficio.
Il Fatto
Il Tribunale di sorveglianza aveva revocato l’ordinanza con cui era stata disposta la detenzione domiciliare in favore di un condannato, misura in concreto mai eseguita. All’atto dell’esecuzione, differita, l’interessato era già ristretto in custodia cautelare in carcere per fatti commessi dopo l’emissione del provvedimento, poi sostituita con gli arresti domiciliari a seguito di applicazione della pena su richiesta delle parti. Il condannato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo la violazione degli artt. 47-ter e 51-ter ord. pen. e l’abnormità del provvedimento di revoca, per essere stata disposta in assenza dei presupposti di legge.
La Motivazione della Corte
La Corte dichiara il ricorso manifestamente infondato. In via preliminare rileva che i precedenti di legittimità invocati dal ricorrente non risultano reperiti nella banca dati della Corte, né altre pronunce di identico contenuto.
Richiamando un proprio orientamento, la Corte ribadisce che l’art. 47-ter ord. pen. prevede che le pene “possono” essere espiate in regime di detenzione domiciliare, alle condizioni e nei limiti ivi stabiliti. Ne deriva che l’applicazione di tali misure non può mai costituire oggetto di un diritto, essendo subordinata a una valutazione discrezionale del giudice di merito. Questi è investito del potere-dovere di accertare, preliminarmente, la ricorrenza delle condizioni di legge e, ove la valutazione sia positiva, la compatibilità del beneficio con le esigenze di effettiva espiazione della pena.
Il collegio aggiunge che non è configurabile un giudicato in materia di istanze di applicazione di misure alternative, poiché le decisioni della giurisdizione di sorveglianza sono assunte allo stato degli atti. Pertanto, in presenza di nuovi accadimenti realizzatisi dopo l’adozione del provvedimento applicativo, il Tribunale di sorveglianza può modificarne l’assetto con apposita motivazione. La modifica delle misure o delle prescrizioni è consentita solo al mutare della situazione giuridico-fattuale originaria o per il sopravvenire di nuove circostanze soggettive o oggettive.
La Corte richiama il principio secondo cui la revoca non consegue automaticamente al mero riscontro di violazioni penali o delle prescrizioni, spettando al giudice valutare, con adeguata motivazione, se esse costituiscano un fatto incompatibile con la prosecuzione della misura. Parimenti, la detenzione domiciliare non è soggetta a revoca automatica per la sola sopravvenuta sottoposizione a misura cautelare, dovendosi verificare in concreto se gli elementi posti a base della custodia siano sintomatici del fallimento del percorso rieducativo o di un concreto pericolo di commissione di altri reati.
Nel caso esaminato, il Tribunale di sorveglianza ha dato conto che la misura non era stata eseguita perché all’atto dell’esecuzione, differita, l’interessato si trovava già in custodia cautelare per i reati commessi dopo l’emissione del provvedimento, revocando il beneficio per l’estrema gravità della condotta. La decisione è quindi immune dai vizi dedotti: nessuna violazione di legge, nessun vizio motivazionale, nessun profilo di abnormità. Il ricorso è dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di tremila euro alla Cassa delle ammende.
Nota della Redazione
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