Patteggiamento, pena diversa da quella concordata e ricorso per cassazione (Cass. pen. Sez. V n. 3036 del 27.01.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per cassazione previsto dall’art. 448, comma 2 bis, cod. proc. pen. è ammissibile quando il giudice, dopo aver ritenuto congrua la pena concordata tra le parti, applichi una pena diversa e più severa: la violazione dell’accordo integra difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza. L’illegalità della pena conseguente al discostamento dal patto è deducibile con il ricorso per cassazione, non essendo richiesto che il giudice abbia motivato un giudizio di inadeguatezza della pena patteggiata. La sentenza così emessa va annullata con rinvio al medesimo tribunale, in diversa persona fisica, per la decisione sulla richiesta congiunta delle parti.

Il Fatto

Il Tribunale di Brindisi, con sentenza del 06.03.2018, ha ritenuto l’imputato colpevole del delitto ascrittogli e lo ha condannato alla pena di mesi 8 di reclusione ed euro 300 di multa. L’imputato aveva concordato con il pubblico ministero una pena pari a mesi 4 di reclusione ed euro 200 di multa.

Il difensore ha proposto appello, lamentando che il Tribunale, pur avendo affermato nella stessa pronuncia la congruità della pena concordata, aveva applicato una pena superiore a quella pattuita, decidendo ai sensi degli artt. 438, 533 e 535 cod. proc. pen. La Corte di appello di Lecce, preso atto della discrasia, ha riqualificato l’appello in ricorso per cassazione ai sensi dell’art. 448, comma 2 bis, cod. proc. pen. e ha trasmesso gli atti alla Corte.

La Motivazione della Corte

La questione riguarda l’ambito del ricorso per cassazione esperibile contro la sentenza emessa a seguito di patteggiamento. La norma richiamata consente al pubblico ministero e all’imputato di proporre ricorso solo per motivi attinenti all’espressione della volontà dell’imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all’erronea qualificazione giuridica del fatto e all’illegalità della pena o della misura di sicurezza.

La Corte individua nel difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza il vizio che ricorre quando il giudice si discosta, in sentenza, dall’accordo sulla pena raggiunto fra le parti. È quanto accade nel caso concreto, nel quale il Tribunale ha applicato una pena sensibilmente superiore a quella concordata.

Il Collegio aggiunge un elemento ulteriore. Non risulta che il giudice abbia ritenuto incongrua la pena concordata: al contrario, nella stessa pronuncia in cui ha fissato una pena diversa e ben maggiore, ne ha espressamente affermato la piena adeguatezza al caso concreto. La contraddizione tra il giudizio di congruità e il trattamento sanzionatorio applicato rafforza la fondatezza del motivo.

Il ricorso è pertanto fondato. La sentenza impugnata va annullata con rinvio, con trasmissione degli atti al medesimo Tribunale di Brindisi, in diversa persona fisica, perché decida sulla richiesta congiunta delle parti. Nel percorso argomentativo la Corte richiama Sez. 4, n. 37968 del 06/10/2021, Ceesay e Sez. 4, n. 25102 del 03/06/2021, Melileo.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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