Potere-dovere del giudice e prova d’ufficio nel processo penale (Cass. pen. Sez. VI n. 29397 del 03.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’accertamento della verità materiale costituisce il fine primario del processo penale, anche nel modello tendenzialmente accusatorio. Il giudice è titolare di un potere-dovere di integrazione probatoria che deve esercitare ogni volta in cui le prove proposte dalle parti non risultino sufficienti per la funzione conoscitiva del processo, sempre che dall’esito dell’istruttoria emerga la necessità di assumere nuove prove potenzialmente decisive. Non si tratta di una scelta rimessa alla sua discrezionalità: la scelta tra il disporre i necessari accertamenti e il proscioglimento dell’imputato non è libera. La mancata attivazione di tale potere, priva di adeguata motivazione, determina la nullità della sentenza per violazione di legge.
Il Fatto
Il Tribunale di Siracusa aveva assolto l’imputato dal reato di cui all’art. 337 cod. pen. perché il fatto non sussiste. Secondo il giudice di merito, l’essersi l’imputato rivolto ai Carabinieri intervenuti presso l’abitazione in cui era agli arresti domiciliari con una espressione ingiuriosa, senza interferire con la loro attività, non integrava la fattispecie contestata.
Il Procuratore generale presso la Corte d’appello di Catania ha proposto ricorso per cassazione, deducendo la violazione dell’art. 507 cod. proc. pen. Il capo di imputazione richiamava una seconda espressione, di contenuto minatorio. L’unico carabiniere sentito come teste aveva ricordato solo la prima frase. Il secondo militare, sottoscrittore del rapporto, non era stato esaminato, per la rinuncia del Pubblico ministero e del difensore.
La Motivazione della Corte
La Sesta Sezione muove dal fine primario dell’accertamento della verità materiale. Il codice del 1988 ha sì adottato un modello tendenzialmente accusatorio, ma in un ordinamento improntato al principio di legalità non sono accettabili metodologie processuali che ostacolino in modo irragionevole la ricostruzione del fatto storico necessaria per una giusta decisione.
Il legislatore ha munito il giudice di una funzione riequilibrante, diretta a supplire alle carenze delle parti che incidano in modo determinante sul risultato del giudizio. Tale funzione va esercitata quando le prove delle parti non bastino alla funzione conoscitiva, purché la necessità di nuove prove decisive risulti dagli atti. La Corte richiama sul punto Sez. VI n. 25770 del 2019 e Sez. VI n. 2164 del 2018.
Il potere officioso non contrasta con la Costituzione né con la giurisprudenza della Corte EDU, che garantiscono il contraddittorio nella formazione della prova ma non inibiscono il controllo sulla completezza del compendio probatorio. Quest’ultimo è corollario necessario della indisponibilità dell’azione penale, connessa alla natura pubblica degli interessi tutelati (Sez. II n. 34868 del 2019; Sez. II n. 46147 del 2019).
L’art. 190, comma 2, cod. proc. pen. consente al giudice di ammettere prove d’ufficio, anche quelle alla cui ammissione le parti abbiano rinunciato (Sez. II n. 30662 del 2019), ma non per ricerche esplorative. Nel caso concreto, il Tribunale si è limitato a prendere atto della rinuncia all’esame del secondo carabiniere, che avrebbe potuto ricordare la seconda parte delle espressioni contestate, quella di contenuto minatorio e potenzialmente idonea a integrare un reato.
Il giudice di merito avrebbe dovuto giustificare il mancato esercizio del potere-dovere di integrazione probatoria, non essendo rimessa alla sua discrezionalità la scelta tra accertamenti e proscioglimento. L’omessa motivazione comporta la nullità della sentenza per violazione di legge (Sez. III n. 10488 del 2016). La sentenza è quindi annullata con rinvio al Tribunale di Siracusa, in diversa persona fisica.
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