Inammissibile il ricorso civile contro decreto di prevenzione (Cass. civ. Sez. III n. 10576 del 18.04.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per cassazione proposto in via diretta ed immediata avverso un provvedimento reso nel corso e nell’ambito di un procedimento di misure di prevenzione è inammissibile, perché il giudice civile è istituzionalmente carente di cognizione. La circostanza che la controversia sia qualificata dalla parte come di natura civilistica non sposta il rimedio dalla sede competente. La declaratoria di inammissibilità prescinde dall’esame dei presupposti sostanziali del credito e dalla valutazione del requisito della buona fede del terzo titolare di diritti sui beni confiscati.

Il Fatto

Una società creditrice aveva concesso un mutuo ipotecario per l’acquisto di un immobile, poi sottoposto a confisca di prevenzione. La procedura esecutiva intrapresa in danno del debitore era stata dichiarata improcedibile per la sopravvenuta confisca. La società aveva quindi presentato istanza di ammissione al pagamento del credito ai sensi dell’art. 1, commi 194 e ss., l. 228/2012, dolendosi della mancata considerazione della anteriorità del titolo rispetto alla trascrizione del sequestro.

La sezione misure di prevenzione del Tribunale di Trapani aveva rigettato l’istanza per ritenuta insussistenza della buona fede dell’istante. Avverso quel decreto la società propose ricorso dinanzi alla Cassazione civile, qualificando la controversia come civilistica e invocando i criteri di individuazione della buona fede previsti dall’art. 52, comma 1, lett. b), d.lgs. 159/2011.

La Motivazione della Corte

La Corte ricostruisce anzitutto il quadro normativo applicabile. Poiché il procedimento di prevenzione era stato instaurato nel 1995, in epoca antecedente all’entrata in vigore del d.lgs. n. 159/2011 (13.10.2011), trova applicazione la disciplina dell’art. 1, commi da 189 a 206, l. 228/2012. I beni, già confiscati alla data del 1 gennaio 2013 ma non ancora aggiudicati, ricadono nelle norme dei commi da 198 a 206 del medesimo articolo.

Su tale premessa si innesta la ragione dirimente dell’inammissibilità. Il ricorso risulta notificato alla sola Procura Generale della Repubblica presso la Corte d’appello di Palermo, anziché ai controinteressati alla sussistenza e al soddisfacimento del credito. Ma il profilo assorbente è altro: il ricorso è proposto in via diretta ed immediata contro un provvedimento reso nell’ambito di un procedimento di misure di prevenzione, materia rispetto alla quale il giudice civile è istituzionalmente carente di cognizione.

La Corte rileva inoltre che un ricorso identico, se non il medesimo, è stato esaminato e definito — con rigetto e condanna alle spese — dalla sentenza della Sez. I penale n. 24713 del 2015. Il riferimento conferma che la sede competente era quella penale, non quella civile.

Ne deriva che nessuna sezione civile della Cassazione avrebbe potuto esaminare il ricorso, con conseguente declaratoria di inammissibilità. Non occorre provvedere sulle spese, essendo rimasta in concreto intimata la sola Procura Generale.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *