Revoca della sospensione condizionale e onere di verifica del percorso di recupero (Cass. pen. Sez. I n. 33289 del 10.09.2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di revoca della sospensione condizionale della pena subordinata allo svolgimento di un percorso di recupero presso un’associazione per il trattamento dei soggetti maltrattanti, il giudice dell’esecuzione non può rigettare la richiesta del Pubblico Ministero sul solo rilievo dell’irreperibilità del condannato nel procedimento di esecuzione. Poiché gli U.E.P.E. sono fra loro collegati da un sistema informativo comune, l’ufficio competente per territorio è in grado di acquisire notizie sull’eventuale adempimento presso qualsiasi altra sede. L’inesecuzione del percorso, che integra la condizione apposta alla sospensione condizionale ai sensi dell’art. 165 cod. pen., deve pertanto essere accertata con gli strumenti di verifica disponibili, non presunta né esclusa in via di mera ipotesi. Il provvedimento che ometta tale accertamento è annullato con rinvio per nuovo giudizio.

Il Fatto

Un condannato aveva ottenuto dal GIP del Tribunale di Torino la sospensione condizionale della pena di un anno e sei mesi di reclusione, subordinata allo svolgimento, per sei mesi, di un percorso di recupero presso un’associazione dedicata al recupero e all’assistenza dei soggetti maltrattanti, da iniziare entro otto mesi dal passaggio in giudicato della sentenza.

Il Pubblico Ministero, in qualità di titolare dell’esecuzione, ha chiesto la revoca del beneficio, rappresentando che, a seguito di interlocuzione scritta con una dipendente dell’U.E.P.E. di Torino, il nominativo del condannato era risultato sconosciuto. Il giudice dell’esecuzione ha rigettato l’istanza, osservando che il condannato era irreperibile e non poteva quindi affermarsi con certezza che egli non avesse svolto il percorso, non potendosi escludere che si fosse rivolto all’U.E.P.E. di altra regione, non essendo stato imposto in sentenza alcun vincolo territoriale. Contro tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica.

La Motivazione della Corte

Il ricorrente ha dedotto violazione dell’art. 165 cod. pen. e dell’art. 674 cod. proc. pen., censurando il ragionamento del giudice dell’esecuzione. Secondo la tesi sostenuta, la possibilità che il condannato si fosse rivolto a un U.E.P.E. di regione diversa non poteva assurgere a ragione di rigetto, perché gli uffici sono collegati fra loro da un database operativo dal 1976: l’ufficio di Torino sarebbe stato pertanto informato ove il condannato si fosse presentato presso altra sede.

La Corte ha ritenuto fondato il ricorso. Il rigetto dell’istanza di revoca era stato costruito su un dubbio meramente ipotetico, non verificato con gli strumenti informativi effettivamente disponibili. Il giudice dell’esecuzione ha cioè subordinato il riconoscimento dell’inosservanza della condizione a una certezza piena e negativa, senza attivare la verifica che il sistema degli U.E.P.E. consente di svolgere in via centralizzata.

Il principio sotteso è che l’onere di accertamento dell’adempimento della condizione non può essere eluso invocando l’irreperibilità del condannato nel procedimento di esecuzione. Se la condizione apposta riguarda il percorso di recupero, il giudice deve accertare se quel percorso sia stato svolto, avvalendosi delle interlocuzioni e delle banche dati disponibili, senza addossare al Pubblico Ministero un onere probatorio impossibile né arrestarsi a una valutazione di mera possibilità.

Ne deriva l’annullamento con rinvio dell’ordinanza impugnata, per nuovo giudizio davanti al Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Torino, che dovrà procedere alla verifica dell’effettivo adempimento della condizione alla luce dei canali informativi esistenti tra gli uffici di esecuzione penale esterna.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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