Revoca dell’estinzione della pena per fatti nuovi sopravvenuti nell’affidamento in prova (Cass. pen. Sez. I n. 31819 del 23.09.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel procedimento di sorveglianza trova applicazione il principio generale della revocabilità dei provvedimenti giurisdizionali quando, successivamente alla loro adozione, risulti una diversa situazione di fatto rispetto a quella posta a presupposto del provvedimento precedente, ancorché divenuto definitivo. Il principio opera anche con riguardo all’ordinanza che ha dichiarato l’estinzione della pena per esito positivo dell’affidamento in prova al servizio sociale, allorché la Procura generale rappresenti fatti nuovi dimostrativi del mancato conseguimento del recupero sociale del condannato. Non è pertanto ravvisabile alcuna violazione del principio di tassatività dei mezzi di impugnazione di cui all’art. 568, comma 1, cod. proc. pen., restando la fattispecie estranea al campo di applicazione dell’art. 71-ter Ord. pen.
Il Fatto
Il Tribunale di sorveglianza di Brescia, accogliendo la richiesta della Procura generale presso la Corte di appello, ha revocato una propria precedente ordinanza con cui aveva dichiarato l’estinzione della pena detentiva in relazione a un provvedimento di cumulo, sul presupposto del ritenuto esito positivo dell’affidamento in prova al servizio sociale. La revoca si fonda sull’accertamento che il condannato, durante lo svolgimento della misura, aveva commesso una pluralità di reati, per i quali era poi intervenuta condanna divenuta irrevocabile.
Il condannato ha proposto ricorso per cassazione deducendo due motivi. Con il primo ha eccepito l’erronea applicazione dell’art. 47, comma 11, Ord. pen., nonché il contrasto con l’art. 13 Cost. e con l’art. 14 delle preleggi, sostenendo che nessuna disposizione di legge consentirebbe di revocare un’ordinanza emessa in bonam partem. Con il secondo ha dedotto la violazione dell’art. 71-ter Ord. pen. e dell’art. 568, comma 1, cod. proc. pen., per essere ormai scaduto il termine di impugnazione in capo alla Procura generale.
La Motivazione della Corte
La Corte rigetta il ricorso, trattando congiuntamente i due motivi per la loro connessione. Il fulcro della decisione è la constatazione che il Tribunale di sorveglianza, una volta che la Procura generale ha rappresentato fatti nuovi dimostrativi di una situazione diversa da quella conosciuta al momento della declaratoria di estinzione, ha legittimamente proceduto a una rivalutazione del comportamento del condannato, rilevante ai fini della pericolosità e, dunque, posto a fondamento della revoca.
Il provvedimento impugnato ha fatto corretta applicazione dei principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui nel procedimento di sorveglianza opera il principio generale della revocabilità dei provvedimenti giurisdizionali quando sopravvenga una diversa situazione di fatto rispetto a quella assunta a presupposto del precedente provvedimento, ancorché definitivo (Sez. I, n. 15552 del 05.02.2020, Rv. 279056; conf. Sez. I, n. 15861 del 07.03.2014, Rv. 259604).
La Corte prende atto dell’orientamento che estende il principio preclusivo del ne bis in idem ai provvedimenti conclusivi dei procedimenti di esecuzione, sorveglianza e prevenzione, in quanto equiparabili alle sentenze perché esauriscono il procedimento, con la conseguenza che ogni errore o vizio può essere corretto solo in sede di gravame e non dal giudice che ha adottato il provvedimento (Sez. I, n. 19160 del 20.01.2009, Rv. 243691; Sez. I, n. 5608 del 22.02.1994, Rv. 196543; Sez. U, n. 20 dell’08.11.1993, Rv. 195354).
Tale indirizzo, tuttavia, è stato precisato nel senso che la preclusione opera quando l’istanza di revoca si basi non già su elementi nuovi, ma sulla rilevazione di un errore nella determinazione del termine finale del periodo di prova (Sez. I, n. 19160 del 20.01.2009). Ne deriva che, laddove si tratti di valutare elementi nuovi, la revoca è consentita, in ragione dell’immutabilità allo stato degli atti delle decisioni in tema di misure alternative alla detenzione e del limitato effetto autoconservativo di un accertamento rebus sic stantibus (Sez. U, n. 18288 del 21.01.2010, Rv. 246651).
La Corte richiama altresì l’indirizzo secondo cui, anche in mancanza di un’espressa previsione normativa, è consentito rivalutare i presupposti per la concessione di un beneficio già negato o per la revoca di altro già concesso, quando si alleghi una situazione di fatto diversa rispetto a quella esaminata in precedenza (Sez. I, n. 3870 del 03.06.1996, Rv. 205589).
Nel caso concreto, il Tribunale ha fondato la revoca sulla sopravvenienza di condotte delittuose poste in essere durante il periodo dell’affidamento in prova e non conosciute alla data della declaratoria di estinzione; condotte che, per la ritenuta estrema gravità, non avrebbero determinato l’estinzione della pena, per la mancanza della condizione indefettibile del recupero sociale del condannato ammesso alla misura di cui all’art. 47 della legge n. 354 del 1976. L’effetto sfavorevole è dunque conseguenza della sopravvenuta mancanza del presupposto della declaratoria di estinzione, con la conseguenza che la fattispecie si colloca al di fuori del campo di applicazione dell’art. 71-ter Ord. pen. Il ricorso è rigettato, con condanna del ricorrente alle spese processuali.
Nota della Redazione
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