Ricorso inammissibile se reitera i motivi di appello già respinti (Cass. pen. Sez. I n. 31821 del 23.09.2025)
Principi di diritto (Massima)
È inammissibile il ricorso per cassazione che si limiti a riprodurre i motivi già prospettati con l’atto di appello e motivatamente respinti in secondo grado, senza confrontarsi criticamente con gli argomenti del provvedimento impugnato. La motivazione della sentenza d’appello che richiama e fa proprie le argomentazioni della decisione di primo grado, integralmente saldate tra loro, costituisce un unico corpo decisionale idoneo a sorreggere la condanna. Il giudizio di comparazione tra circostanze attenuanti generiche e recidiva, implicando una valutazione discrezionale tipica del merito, sfugge al sindacato di legittimità quando non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico ed emerga da sufficiente motivazione. Non è necessaria una motivazione specifica e dettagliata sugli aumenti per la continuazione quando gli stessi siano di esigua entità.
Il Fatto
La Corte d’appello di Catania, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Siracusa, dichiarava non doversi procedere in relazione a un reato di detenzione illegale di armi, confermando la condanna per ricettazione, continuazione e detenzione di arma da guerra, e rideterminando la pena in anni due di reclusione ed euro 2.400,00 di multa.
Avverso tale pronuncia il condannato proponeva ricorso per cassazione, articolando motivi con cui contestava la valutazione della prova indiziaria ai sensi dell’art. 192 cod. proc. pen., l’omessa motivazione sull’istanza di perizia balistica, la mancata giustificazione della recidiva e il diniego del giudizio di prevalenza delle attenuanti generiche, oltre alla commisurazione della pena.
La Motivazione della Corte
La Corte dichiara il ricorso inammissibile. Quanto al primo motivo, rileva che le doglianze del ricorrente non si confrontano con l’intero quadro indiziario e si limitano a reiterare le censure già proposte in appello. La sentenza impugnata, insieme a quella di primo grado, forma una doppia conforme le cui argomentazioni si saldano in un unico corpo decisionale. È principio consolidato che è inammissibile il ricorso che riproduce i motivi d’appello motivatamente respinti senza attaccarne criticamente le ragioni (Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019).
La responsabilità è desunta da precisi elementi: le dichiarazioni del reo confesso del furto dell’arma, le rilevazioni del GPS che collocano costui presso l’abitazione del ricorrente, e la stessa indicazione data da quest’ultimo sul luogo di rinvenimento della pistola. Ne deriva la correttezza del giudizio sulla gravità indiziaria.
Sull’omessa pronuncia in ordine alla perizia, la Corte osserva che la richiesta non rispondeva ai canoni di ammissibilità, essendo pacifica l’appartenenza dell’arma al soggetto derubato. Ribadisce quindi che è inammissibile, per difetto di interesse, il ricorso avverso la sentenza d’appello che non abbia esaminato un motivo inammissibile ab origine per manifesta infondatezza (Sez. 6, n. 47222 del 6/10/2015).
La Corte reputa infondate anche le censure su recidiva e attenuanti generiche. La sentenza impugnata dà conto del precedente specifico e della collaborazione solo parziale del ricorrente, che tentò di dissimulare la propria responsabilità. Le ragioni dell’aggravante emergono dalla complessiva struttura argomentativa delle due decisioni di merito (Sez. 4, n. 5396 del 15/11/2022; Sez. 5, n. 6746 del 13/12/2018). Il giudizio di comparazione, in quanto espressione di discrezionalità, è sottratto al sindacato di legittimità se non arbitrario (Sez. Un., n. 10713 del 25/02/2010).
Infine, il motivo sulla commisurazione è infondato: la pena base è correttamente calcolata sul reato più grave e l’esiguo aumento per continuazione esclude ogni abuso del potere discrezionale (Sez. 6, n. 44428 del 05/10/2022). All’inammissibilità consegue la condanna alle spese processuali e al versamento di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Nota della Redazione
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