Sequestro probatorio, vizi deducibili in Cassazione e trasmissione frazionata degli atti (Cass. pen. Sez. VI n. 22091 del 16.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nei ricorsi per cassazione avverso i provvedimenti in materia di misure reali, ammissibili per soli motivi di violazione di legge ai sensi dell’art. 325 cod. proc. pen., il vizio di motivazione è deducibile nei limiti in cui sia così radicale da rendere l’apparato argomentativo del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza. Nel procedimento di riesame del provvedimento di sequestro non opera il termine perentorio di cinque giorni previsto dall’art. 309, comma 5, cod. proc. pen., ma il diverso termine dell’art. 324, comma 3, cod. proc. pen., di natura meramente ordinatoria. Nel caso di trasmissione frazionata degli atti, il termine perentorio di dieci giorni per la decisione decorre dal momento in cui il tribunale ritiene completa l’acquisizione. Spetta all’indagato l’onere di indicare le ragioni per cui gli atti non trasmessi siano stati determinanti ai fini dell’applicazione della misura.

Il Fatto

Il ricorrente è sottoposto a indagine per corruzione continuata e peculato continuato. Nell’ipotesi accusatoria, quale tecnico della prevenzione del servizio di igiene degli alimenti presso l’azienda sanitaria locale, avrebbe ricevuto utilità da imprenditori soggetti ai suoi controlli, servendosi di due ditte individuali formalmente intestate alla coniuge e alla figlia, prive di reale operatività. Gli sono stati sequestrati telefoni, documentazione e dati informatici, oltre a una somma di denaro.

Il Tribunale del riesame ha annullato il sequestro limitatamente a uno dei coindagati e ha respinto il gravame degli altri. Il ricorrente ha impugnato per cassazione con cinque motivi: tardiva e parziale trasmissione degli atti al tribunale, difetto di motivazione sulla strumentalità probatoria dei beni, estensione del vincolo a somme non contemplate nel decreto, assenza del fumus commissi delicti.

La Motivazione della Corte

La Corte muove dalla delimitazione dei vizi deducibili. Il ricorso avverso le misure reali è consentito solo per violazione di legge, categoria che ricomprende gli errores in iudicando e in procedendo e i vizi di motivazione così radicali da rendere l’apparato argomentativo inidoneo a esplicitare l’itinerario logico seguito. Il parametro è quello delle Sezioni Unite n. 25932 del 2008, richiamate insieme a pronunce di legittimità sulla motivazione meramente apparente.

Il primo motivo è manifestamente infondato. Nel riesame del sequestro non si applica il termine perentorio di cinque giorni dell’art. 309, comma 5, cod. proc. pen., con conseguente perdita di efficacia della misura; opera invece il termine dell’art. 324, comma 3, cod. proc. pen., di natura ordinatoria, come affermato dalle Sezioni Unite n. 26268 del 2013. Principio ribadito anche dopo la novella dell’art. 324, comma 7, cod. proc. pen. a opera della legge n. 47/2015: in caso di trasmissione frazionata, il termine di dieci giorni decorre da quando il tribunale ritiene completa l’acquisizione degli atti.

Il secondo motivo è generico. L’omessa trasmissione di parte degli atti determina la caducazione del provvedimento solo se quegli atti siano stati ritenuti determinanti per l’applicazione della misura, con onere di allegazione a carico dell’indagato. Il ricorrente non vi ha assolto. Il terzo motivo è parimenti generico: il decreto di sequestro probatorio deve essere sorretto da motivazione che individui la relazione tra la cosa e il delitto ipotizzato e la finalità probatoria perseguita, ma nel caso la motivazione, pur stringata, non è assente né incongrua, non essendo consentito al giudice del riesame supplire alle scelte dell’accusa.

Il quarto motivo è aspecifico. Il decreto individuava tra i beni le risorse finanziarie collegate ai reati e il tribunale ha precisato che le somme costituiscono prezzo della corruzione, con divieto di restituzione ai sensi dell’art. 324, comma 7, cod. proc. pen. Il quinto motivo è infondato quanto alla corruzione, emergendo dalle investigazioni l’apprestamento di schermi interpositivi, e inammissibile quanto al peculato per carenza di interesse, non risultando sequestrato il veicolo di servizio. La Corte rileva infine, fuori dai motivi, che il ricorrente non ha allegato un interesse concreto e attuale al dissequestro dei beni in danno della coniuge, secondo il principio delle Sezioni Unite n. 7983 del 2025. Il ricorso è rigettato con condanna alle spese processuali.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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