Revoca fallimentare inammissibile se l’accipiens è fallito (Cass. civ. Sez. I n. 29720 del 11.11.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il fallimento o la liquidazione giudiziale dell’acquirente, ovvero del creditore accipiens, dichiarato dopo l’atto di disposizione o di pagamento, rende inammissibile l’azione di revoca, ordinaria o fallimentare, o improseguibile quella già proposta dai creditori o dal curatore dell’alienante o del solvens. L’azione di revoca ha natura costitutiva e non può essere esperita per recuperare il bene o la somma alla garanzia patrimoniale esclusiva dell’attore, stante l’intangibilità dell’asse fallimentare per i titoli formati dopo la dichiarazione di fallimento. I creditori dell’alienante restano tutelati dalle regole del concorso, potendo insinuarsi al passivo della procedura dell’accipiens per il valore del bene o della somma astrattamente revocabile. L’accertamento del credito, previa delibazione della pregiudiziale costitutiva, è devoluto alla competenza esclusiva del giudice delegato; la relativa azione proposta in un ordinario giudizio di cognizione è dichiarata d’ufficio in ogni stato e grado, compreso il giudizio di cassazione.

Il Fatto

Il tribunale aveva accolto la domanda del fallimento di una società, volta alla revoca dei pagamenti eseguiti dalla società poi fallita nei sei mesi anteriori alla dichiarazione di fallimento in favore della società convenuta, per un importo complessivo di € 151.000,00. La società convenuta propose appello avverso tale sentenza.

La corte d’appello dichiarò l’improcedibilità dell’appello ai sensi dell’art. 348 c.p.c., rilevando che l’appellante non aveva depositato note alla prima udienza e non era comparso alla successiva udienza in presenza. La società ricorrente ha quindi proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza d’appello, chiedendone la cassazione con rinvio. Il fallimento è rimasto intimato. Nella pendenza del giudizio, il curatore della liquidazione giudiziale della società ricorrente ha chiesto l’interruzione del processo.

La Motivazione della Corte

La Corte ricostruisce la funzione dell’azione di revoca, ordinaria e fallimentare, muovendo dal rilievo che essa, ove definitivamente accolta, recupera il bene o la somma alla garanzia patrimoniale dei creditori dell’alienante, sottraendoli specularmente alla garanzia collettiva dei creditori dell’acquirente. Un simile esito si fonda su un titolo giudiziale formato successivamente alla sentenza dichiarativa di fallimento dell’acquirente e con efficacia postuma rispetto a essa, in contrasto con le norme desumibili dagli artt. 42, 44, 45, 51 e 52 l.fall., riprodotte dagli artt. 142, 144, 145, 150 e 151 c.c.i.i.

La domanda di revoca, precisa il Collegio, non ha ad oggetto il bene in sé, ma solo la reintegrazione della garanzia patrimoniale generica mediante l’assoggettabilità del bene a esecuzione. Il bene viene in considerazione rispetto all’interesse dei creditori soltanto per il suo valore. Ne deriva che il fallimento del creditore accipiens, se impedisce l’esercizio dell’azione costitutiva, non preclude l’esercizio, nelle forme del giudizio di verificazione, di un’azione restitutoria per equivalente parametrata al valore del bene o del denaro sottratto alla garanzia.

Il fallimento dell’accipiens impedisce dunque di recuperare il bene alienato o il denaro versato onde esercitare su questo l’azione esecutiva o acquisirlo all’attivo, ma non esclude che il creditore, o il curatore del solvens, possa insinuarsi al passivo della procedura dell’acquirente per il corrispondente controvalore. L’azione di revoca, dopo il fallimento dell’acquirente, non può essere esperita con la finalità di recuperare il bene alla propria garanzia esclusiva, trattandosi di un’azione costitutiva che modifica ex post una situazione giuridica preesistente, in ragione della cristallizzazione dell’asse fallimentare.

In tal caso i creditori restano tutelati secondo le regole del concorso, potendo insinuarsi al passivo della procedura per il valore del bene o della somma oggetto dell’atto astrattamente revocabile. La Corte richiama sul punto Cass. SU n. 12476 del 2020, Cass. n. 40745 del 2021, Cass. n. 34391 del 2022, Cass. n. 30124 del 2024 e Cass. n. 29369 del 2024. L’accertamento del credito, previa delibazione della pregiudiziale costitutiva, è devoluto alla competenza esclusiva del giudice delegato: ove l’azione sia proposta o proseguita nei confronti della procedura nell’ambito di un ordinario giudizio di cognizione, la sua inammissibilità o improseguibilità va dichiarata d’ufficio in ogni stato e grado, compreso il giudizio di cassazione, come affermato da Cass. n. 11021 del 2023.

Su queste premesse la Corte dichiara l’improcedibilità del ricorso. Nulla per le spese, per la mancata costituzione dell’intimato. La Corte dà inoltre atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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