Accertamento induttivo, costi forfettari anche sul maggior reddito (Cass. civ. Sez. V n. 29736 del 11.11.2025)
Principi di diritto (Massima)
Ogni accertamento induttivo, nella forma analitico-induttiva o induttiva pura, deve tenere conto dei costi, anche in misura forfettizzata, presuntivamente sostenuti per produrre il reddito imputato al contribuente. Il principio opera non solo quando manchi del tutto la dichiarazione, ma anche quando l’accertamento riguardi la maggiorazione del reddito rispetto a quello dichiarato. Non è pertanto sufficiente detrarre i soli costi indicati in dichiarazione: il meccanismo presuntivo deve rispettare, per quanto possibile, il principio di capacità contributiva.
Il Fatto
Una società di autotrasporti e il suo ex amministratore di fatto impugnano un avviso di accertamento relativo all’anno d’imposta 2008, con cui l’Ufficio ha rideterminato il reddito dichiarato sulla base di fatture emesse da una società cliente, il cui capitale era detenuto in gran parte dalla contribuente stessa.
La verifica condotta nei confronti del cliente aveva fatto emergere operazioni non riscontrabili nella contabilità della società, mai esibita né in sede di accesso né successivamente. La Commissione tributaria provinciale e, in appello, la Commissione tributaria regionale del Lazio hanno respinto le doglianze dei contribuenti, confermando la legittimità dell’accertamento. La società e l’ex amministratore ricorrono per cassazione con tre motivi.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo denuncia la nullità della sentenza per omessa pronuncia sulle dichiarazioni di un terzo, amministratore formale della società per un breve periodo, che aveva negato qualsiasi rapporto con i contribuenti. La Corte ritiene il motivo infondato: le dichiarazioni rientrano nel libero apprezzamento del giudice di merito, che non è tenuto a valutare singolarmente tutte le risultanze processuali né a confutare ogni argomentazione delle parti. È sufficiente che indichi gli elementi su cui fonda il convincimento, restando disattesi per implicito i rilievi logicamente incompatibili con la decisione.
Il secondo motivo censura la violazione dell’art. 39, comma 2, d.P.R. n. 600 del 1973, contestando l’assenza dei presupposti dell’accertamento induttivo, per non essere stata formalmente richiesta l’esibizione delle scritture contabili alla società e all’amministratore formale. Anche tale motivo è infondato. La norma richiamata richiede soltanto che le scritture non siano tenute, siano sottratte all’ispezione o non siano disponibili per causa di forza maggiore. Il riscontro di una di tali ipotesi è sufficiente per il ricorso al metodo induttivo, risultando irrilevante l’invio di una raccomandata all’amministratore formale, tanto più che la verifica era avvenuta alla presenza del soggetto ritenuto gestore di fatto della società.
Il terzo motivo è invece accolto. La Corte richiama la Corte cost. n. 10 del 2023 e il proprio consolidato orientamento (Cass. n. 16168 del 2025): ogni accertamento induttivo deve considerare i costi forfettari presuntivamente sostenuti, per rispettare il principio di capacità contributiva. Il principio si estende, per esigenza logica, alla maggiorazione del reddito ricostruita rispetto a quello dichiarato (Cass. n. 31981 del 2024). Poiché l’avviso riguardava i maggiori redditi rispetto a quelli dichiarati, non bastava detrarre i costi indicati in dichiarazione.
I primi due motivi sono rigettati, il terzo è accolto. La sentenza è cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione, che deciderà anche sulle spese.
Nota della Redazione
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