Nullità sanabile della sentenza collegiale priva di una sottoscrizione (Cass. civ. Sez. I n. 14359 del 22.05.2024)
Principi di diritto (Massima)
La sentenza pronunciata dal giudice in composizione collegiale priva della sottoscrizione del presidente del collegio o del relatore è affetta da nullità sanabile ai sensi dell’art. 161, comma 1, cod. proc. civ., trattandosi di sottoscrizione insufficiente e non mancante, la cui sola assenza rende l’atto non riconducibile al giudice. Una volta intervenuta la pubblicazione, il giudice si spoglia del potere di decidere e non può procedere d’ufficio alla rinnovazione della sentenza: il vizio può essere fatto valere soltanto nei limiti e secondo le regole del relativo mezzo di impugnazione. È pertanto abnorme il provvedimento con cui il presidente della sezione feriale dichiari la nullità della decisione e ne disponga la rinnovazione, e la seconda sentenza di identico contenuto è affetta da nullità insanabile derivante dalla costituzione del giudice.
Il Fatto
La Corte d’appello di Lecce definiva il giudizio con sentenza n. 874/2021, pubblicata il 27 luglio 2021 e sottoscritta dal solo consigliere estensore, rigettando l’appello proposto dal ricorrente avverso la decisione di primo grado. Il giorno successivo il presidente della sezione feriale, rilevata la sottoscrizione solo parziale, dichiarava la nullità di tale decisione e ne disponeva la rinnovazione ai sensi degli artt. 161, comma 2, e 162 cod. proc. civ., mediante nuovo deposito della medesima statuizione con sottoscrizione completa.
La Corte territoriale pubblicava così, il 28 luglio 2021, una seconda sentenza (n. 876/2021) di identico tenore ma munita delle necessarie sottoscrizioni. Il ricorrente ha impugnato entrambe le decisioni per cassazione, deducendo la nullità della sentenza e del procedimento per violazione degli artt. 133, 161, comma 1, e 158 cod. proc. civ. e la nullità della prima decisione per difetto di sottoscrizione del presidente.
La Motivazione della Corte
La Corte esamina congiuntamente i due motivi, accogliendoli. Muove dal consolidato orientamento secondo cui la sentenza collegiale priva di una delle due sottoscrizioni è affetta da nullità sanabile ex art. 161, comma 1, cod. proc. civ.: si tratta di sottoscrizione insufficiente e non mancante, ipotesi non riconducibile all’art. 161, comma 2, cod. proc. civ., la cui applicazione sarebbe lesiva dei principi del giusto processo e della sua ragionevole durata (Cass., Sez. U., n. 11021/2014; Cass. n. 8817/2017; Cass. n. 7546/2017).
Da tale qualificazione discende la conseguenza processuale decisiva. Se il vizio integra una nullità sanabile, esso può essere fatto valere, come dispone la norma, soltanto nei limiti e secondo le regole proprie del relativo mezzo di impugnazione. Era dunque precluso alla Corte distrettuale assumere l’iniziativa di pronunciare una seconda volta sul medesimo giudizio.
Tale potere di rinnovazione officiosa compete, infatti, soltanto al giudice che abbia emanato un provvedimento a contenuto decisorio affetto da inesistenza giuridica o nullità insanabile, quale espressione del generale potere di rinnovazione degli atti nulli (Cass. n. 32405/2019; Cass. n. 6162/2014; Cass. n. 30067/2011). Nel caso di specie, invece, una volta pubblicata la sentenza, il giudice si era spogliato del potere di decidere sulla domanda, con esaurimento del suo potere di giurisdizione, e la decisione poteva essere rimossa soltanto attraverso l’impugnazione al giudice superiore (Cass. n. 26040/2005).
Né il provvedimento del presidente della sezione feriale poteva tornare ad attribuire la potestas iudicandi al collegio che se ne era spogliato: questo effetto può derivare solo dalla decisione del giudice superiore che, rilevata la nullità su sollecitazione dell’impugnante, faccia venir meno la statuizione e rimetta gli atti al giudice a quo. Il provvedimento presidenziale va quindi ritenuto abnorme.
La seconda decisione è pertanto affetta da nullità insanabile derivante dalla costituzione del giudice, perché assunta quando l’iter formativo della sentenza previsto dall’art. 133 cod. proc. civ. si era ormai compiuto. Ne segue la cassazione senza rinvio ex art. 382, comma 3, cod. proc. civ. della sentenza n. 876/2021, mentre la sentenza n. 874/2021, affetta da nullità sanabile, è cassata con rinvio alla Corte distrettuale, in diversa composizione.
Nota della Redazione
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