Fatto sopravvenuto sul danno non soggetto alle preclusioni dell’art. 345 c.p.c. (Cass. civ. Sez. I n. 25024 del 06.09.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il fatto sopravvenuto che incide sull’esistenza del danno dedotto, integrando un elemento impeditivo o estintivo della pretesa risarcitoria, non soggiace alle preclusioni assertive di cui all’art. 345 c.p.c., perché riconducibile alle eccezioni in senso lato ed è rilevabile anche d’ufficio dal giudice. Ne consegue che, ove il danneggiato abbia conseguito, successivamente alla domanda, un contributo pubblico destinato a finanziare le medesime opere oggetto del pregiudizio lamentato, tale circostanza deve essere valutata d’ufficio ai fini dell’accertamento del danno. Resta ferma la giurisdizione del giudice ordinario quando il contributo post-sisma dipende dal mero ricorrere dei presupposti normativi, poiché l’attività dell’amministrazione è vincolata e la posizione del privato ha natura di diritto soggettivo.

Il Fatto

La vicenda trae origine dai danni riportati da un immobile nel Comune di Potenza Picena in seguito al sisma che ha interessato le Marche nel 1997. L’originaria proprietaria presentò due distinte domande di contributo, una per l’edilizia privata e una per gli interventi sui beni culturali. La scheda tecnica dell’edificio venne redatta nel gennaio 1998 e trasmessa al competente centro operativo, ma non al Comune, che rimase privo della documentazione necessaria per chiudere il procedimento.

Nel 2005 la Regione pubblicò gli elenchi degli interventi ammissibili e la domanda dei privati non vi comparve. Gli aventi causa agirono davanti al Tribunale di Macerata per responsabilità da contatto sociale, deducendo la perdita della chance di ottenere il finanziamento. Il Tribunale accolse la domanda, condannando il Comune e i funzionari. La Corte d’Appello di Ancona rigettò integralmente l’appello principale e quello incidentale.

La Motivazione della Corte

Il ricorso principale del Comune articola due censure: la prima contesta la ricostruzione normativa e fattuale della responsabilità; la seconda investe il rigetto del fatto sopravvenuto, costituito dal contributo concesso nel 2019 per la ricostruzione post-sisma 2016 sulle medesime opere individuate dalla c.t.u. nel giudizio di primo grado.

Il primo motivo è inammissibile: la doglianza si risolve in una critica di merito, priva del vizio della motivazione, che è presente e non presenta alcun contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili, richiamandosi sul punto Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 7090 del 03.03.2022.

Il secondo motivo è fondato. Il verificarsi di un fatto nuovo potenzialmente idoneo a incidere sull’esistenza del danno non ricade sotto l’operatività dell’art. 345 c.p.c., che si applica alle sole eccezioni in senso proprio. Il contributo del 2019 è un factum superveniens che incide direttamente sull’esistenza del danno, integrando un fatto impeditivo della pretesa risarcitoria, e la sua rilevanza non è subordinata alle preclusioni. La struttura richiama la compensatio lucri cum damno, figura in cui l’acquisizione di un vantaggio successivo alla domanda, idoneo a neutralizzare il pregiudizio, deve essere considerata dal giudice anche d’ufficio, in quanto attiene alla stessa esistenza del danno (Cass., Sez. 3, Sentenza n. 26757 del 24.11.2020; sul fatto sopravvenuto già Cass., Sez. 1, Sentenza n. 2234 del 02.06.1977; da ultimo Cass., Sez. 2, Sentenza n. 3155 del 07.02.2025). Né il carattere successivo o la titolarità diversa del contributo elidono la capacità impeditiva, rilevando la realizzazione dell’utilità economica sul medesimo bene.

Quanto alla pregiudiziale di giurisdizione, la Corte conferma la competenza del giudice ordinario: le controversie sulla spettanza del contributo post-sisma attengono a provvidenze erogabili al mero ricorrere dei presupposti normativi, senza margini di discrezionalità, con posizioni di diritto soggettivo (Cass., S.U., n. 8115 del 2017; Cass., S.U., n. 14231 del 2020). L’attività omessa è meramente istruttoria e vincolata.

I ricorsi incidentali dei funzionari sono parzialmente accolti: il motivo sul fatto sopravvenuto è fondato per le medesime ragioni; risulta infondato quello sulla legittimazione passiva del Comune e quello sulla prescrizione, poiché il termine decorre dalla conoscibilità dell’evento dannoso e non dall’omissione amministrativa. La sentenza è cassata nei limiti delle censure accolte, con rinvio alla Corte d’Appello di Ancona in diversa composizione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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