Revoca della gara illegittima se il riordino non incide sulle dotazioni (TAR Campania n. 2862 del 05.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
La revoca della procedura di gara, adottata dalla stazione appaltante in pretesa esecuzione di una sentenza di annullamento dell’aggiudicazione, è illegittima quando i presupposti addotti non costituiscono sopravvenienze idonee a fondare lo ius poenitendi. Il richiamo a una normativa già in vigore al momento dell’indizione della gara non integra un mutamento dei presupposti di fatto. Parimenti irrilevante è un asserito riordino delle risorse umane, che non incide sulla dotazione strumentale dei presidi sanitari. L’amministrazione deve, inoltre, comparare gli opposti interessi pubblici in gioco e dare conto delle modalità con cui assicura il servizio nelle more della nuova programmazione. In mancanza, la revoca è illegittima ed elude l’obbligo di esecuzione del giudicato.

Il Fatto

Due società hanno agito per l’esatta ottemperanza della sentenza del TAR Campania n. 5029/2025, che aveva annullato l’aggiudicazione di una gara per la fornitura di tre tomografi ottici e dichiarato inefficace il contratto eventualmente stipulato. La sentenza era stata confermata in appello.

In asserita esecuzione della pronuncia, l’azienda sanitaria resistente ha annullato l’aggiudicazione, ma ha altresì revocato l’intera procedura di gara, rinviando l’acquisto a una nuova programmazione. Entrambe le società hanno impugnato questa delibera: la seconda classificata per ottenere il subentro, l’aggiudicataria pretermessa per contestare il travisamento delle indicazioni conformative. Il ricorso in ottemperanza di una di esse è stato poi convertito in giudizio di merito.

La Motivazione della Corte

Il Collegio, disposta la riunione dei ricorsi per connessione soggettiva e oggettiva, ha innanzitutto delimitato l’obbligo conformativo derivante dalla sentenza ottemperanda. Quest’ultima aveva censurato il giudizio di equivalenza funzionale espresso dalla Commissione di gara esclusivamente per difetto di motivazione, in presenza di difformità oggettive del prodotto offerto rispetto alle specifiche minime del bando.

Da qui l’obbligo dell’amministrazione di riconvocare la Commissione, perché motivi in modo esplicito e rafforzato il giudizio di equivalenza. Il ricorso volto a ottenere direttamente l’aggiudicazione è stato pertanto respinto, non essendo configurabile in capo alla seconda classificata una pretesa attuale all’affidamento. È stato invece accolto il profilo relativo al pagamento delle spese processuali, rimasto inadempiuto.

Quanto alla revoca dell’intera gara, il Collegio ha richiamato l’art. 21 quinquies legge n. 241/1990 e il costante orientamento amministrativo, secondo cui la stazione appaltante conserva un’ampia discrezionalità nel rivalutare l’interesse alla prosecuzione del procedimento. Tale potere incontra però un limite: la decisione non deve risultare illogica, né fondarsi su presupposti di fatto travisati.

Nel caso concreto i presupposti addotti non reggono. Il DM 77/2022 era già pienamente in vigore al momento dell’indizione della gara, che dunque ne aveva tenuto conto. Il dedotto riordino delle risorse umane, peraltro non documentato, non incide sull’individuazione dei tomografi, afferendo alla dotazione dei presidi e non alla gestione del personale. L’azienda ha, anzi, confermato la persistente necessità delle apparecchiature, rinviandone l’acquisto alla programmazione triennale successiva.

Il Collegio ha inoltre rilevato la mancata comparazione tra gli opposti interessi pubblici e la totale assenza di indicazioni sulle modalità di tutela della salute degli assistiti nelle more della nuova procedura, con i presidi oculistici rimasti sforniti degli strumenti la cui necessità era stata riconosciuta sin dal 2024. La revoca è stata quindi annullata nella parte in cui ha travolto l’indizione della gara, con obbligo di esecuzione della sentenza ottemperanda. Respinta la domanda risarcitoria, è stato nominato sin d’ora il Commissario ad acta, con termine di venti giorni per la riconvocazione della Commissione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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