Controversie sul diritto di prelazione: giurisdizione del giudice ordinario (TAR Campania n. 1225 del 26.06.2025)
Principi di diritto (Massima)
Le controversie relative all’esercizio del diritto di prelazione riconosciuto in favore dell’occupante di un immobile nell’ambito di una procedura di asta pubblica per l’alienazione di beni comunali appartengono alla giurisdizione del giudice ordinario. La posizione giuridica fatta valere è un diritto soggettivo potestativo, non suscettibile di degradazione o affievolimento per effetto degli atti adottati dall’amministrazione nell’ambito della procedura. La circostanza che l’atto impugnato sia un provvedimento amministrativo non attrae la controversia alla giurisdizione di legittimità del giudice amministrativo, poiché oggetto del giudizio è l’accertamento della titolarità e dei presupposti del diritto di prelazione, che discende da rapporti di natura privatistica.
Il Fatto
Il Comune di Capaccio Paestum ha indetto un’asta pubblica per l’alienazione di immobili pervenuti in virtù di atto di trasferimento a titolo gratuito dalla Regione Campania. Il ricorrente, detentore degli immobili contraddistinti come lotti 20 e 26, ha chiesto di esercitare il diritto di prelazione previsto dall’art. 5 dell’avviso di asta. La Commissione esaminatrice ha escluso la sussistenza dei presupposti, ritenendo che il ricorrente non avesse documentato la volontà di regolarizzare la propria posizione né presso l’ente originario né presso l’amministrazione regionale. I lotti sono stati assegnati ai controinteressati.
Il ricorrente ha impugnato gli atti dinanzi al TAR Campania, deducendo difetto di istruttoria e violazione della disciplina comunale. Il Comune si è costituito, eccependo l’infondatezza e l’inammissibilità. Il Collegio, con ordinanza n. 425/2025, ha sollevato d’ufficio la questione di giurisdizione, assegnando termine alle parti e fissando nuova udienza.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha incentrato la decisione sulla questione di giurisdizione, rilevata d’ufficio ai sensi del comma 3 dell’art. 73 c.p.a. Il thema decidendum concerne la sussistenza dei presupposti del diritto di prelazione vantato dall’occupante, con conseguente contestazione della scelta dell’amministrazione di non riconoscerlo.
Richiamando proprie precedenti coordinate interpretative, il TAR ha ribadito che la controversia con cui si invochi il riconoscimento della qualità di acquirente e si contestino i presupposti della prelazione spetta al giudice ordinario. La ragione risiede nella natura della posizione fatta valere: un diritto soggettivo che discende da rapporti privatistici e che non può essere degradato dai provvedimenti amministrativi della procedura di asta.
La prelazione legale, osserva il Collegio, si configura come diritto soggettivo potestativo, insuscettibile di affievolimento. Non rileva che l’atto impugnato sia un provvedimento amministrativo, poiché l’indagine investe la titolarità e i presupposti del diritto.
Né vale l’assunto secondo cui quello previsto dall’art. 5 del bando non sarebbe un vero diritto di prelazione ma un beneficio extra ordinem. Il tenore della clausola è inequivoco e la relativa qualificazione resterebbe, in ogni caso, devoluta al giudice ordinario, chiamato a stabilire se la clausola corrisponda al modello legale tipico.
Il ricorso è stato pertanto dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione, con indicazione del giudice ordinario e assegnazione dei termini di cui all’art. 11 c.p.a. per l’eventuale riproposizione. Le spese di lite sono state compensate in ragione della natura in rito della decisione, fondata su questione rilevata d’ufficio.
Nota della Redazione
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