Revoca facoltativa del programma di protezione per condotte incompatibili con la collaborazione (TAR Lazio n. 6586 del 13.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
La revoca delle speciali misure di protezione previste per i collaboratori di giustizia, disciplinata dall’art. 13 quater D.L. n. 8/1991, distingue tra ipotesi di revoca obbligatoria e ipotesi di revoca facoltativa, rimesse alla valutazione discrezionale della Commissione Centrale. In quest’ultimo caso, il provvedimento deve dare conto del bilanciamento tra l’interesse statuale alla collaborazione e l’interesse del soggetto alla propria incolumità, potendo fondarsi sui pareri obbligatori ma non vincolanti della Procura competente e della Direzione Nazionale Antimafia e Antiterrorismo. Il sindacato del giudice amministrativo è limitato alla verifica di logicità, razionalità e non travisamento dei fatti. Le condotte del collaboratore che vanifichino la finalità di mimetizzazione o che implichino l’interazione con contesti criminali, pur non integrando i presupposti della revoca obbligatoria, possono legittimamente condurre alla revoca facoltativa.
Il Fatto
Un collaboratore di giustizia, ammesso allo speciale programma di protezione, impugnava la delibera del 24.1.2024 con cui la Commissione Centrale aveva disposto la revoca del programma. Il provvedimento traeva origine da una segnalazione del Servizio Centrale di Protezione, che aveva rilevato il deferimento del soggetto per la contravvenzione di cui all’art. 75 d.P.R. n. 309/1990, essendo stato fermato mentre tentava di acquistare cocaina e trovato in possesso di hashish. Ulteriore elemento di criticità era rappresentato dall’avere compromesso il luogo di protezione tentando l’acquisto di stupefacente da un familiare di un altro collaboratore. La DDA competente e la DNAA avevano espresso pareri favorevoli alla revoca.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha preliminarmente ricostruito il quadro normativo, richiamando l’art. 13 quater D.L. n. 8/1991 e la distinzione tra fattispecie di revoca obbligatoria, quali l’inosservanza degli impegni assunti ai sensi dell’art. 12, comma 2, lett. b) ed e), e ipotesi di revoca facoltativa, tra cui rientrano le violazioni comportamentali che rivelino il mutamento o la cessazione del pericolo conseguente alla collaborazione.
Il Tribunale ha riconosciuto che la condotta del ricorrente non era sussumibile nelle ipotesi di revoca obbligatoria, ma ha ritenuto comunque legittimo l’esercizio del potere discrezionale. La Commissione aveva infatti specificato che l’interazione con contesti di matrice criminale, necessaria per l’approvvigionamento di sostanza stupefacente, era incompatibile con le finalità del programma di protezione.
La motivazione del provvedimento impugnato è stata giudicata adeguata anche per il richiamo ai pareri espressi dalla DDA e dalla DNAA, i quali, secondo la giurisprudenza citata dal Collegio, integrano la necessaria ponderazione degli interessi in gioco. Il Tribunale ha inoltre valorizzato elementi successivi all’adozione dell’atto, quali l’allontanamento dalla località protetta e la successiva irreperibilità del soggetto, quali ulteriori conferme dell’incompatibilità della sua condotta con lo status di collaboratore.
Quanto al sindacato del giudice amministrativo, il Collegio ha richiamato il consolidato orientamento secondo cui la valutazione della condotta del sottoposto alle misure protettive rientra nella sfera discrezionale dell’Amministrazione, con verifica demandata al giudice limitatamente ai presupposti normativi, ai dati di fatto e ai criteri di logica e razionalità. Il ricorso è stato pertanto respinto, con compensazione delle spese.
Nota della Redazione
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