Revoca dell’indulto e tempus commissi delicti precluso al giudice dell’esecuzione (Cass. pen. Sez. I n. 41598 del 29.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
In sede esecutiva non è consentito modificare la data del commesso reato accertata nel giudizio di cognizione con sentenza passata in giudicato, quando il momento di consumazione sia stato individuato in termini precisi e delimitati. Solo se l’epoca di consumazione non è indicata in modo preciso e con definiti riferimenti fattuali nel capo di imputazione il giudice dell’esecuzione può prendere conoscenza del contenuto della sentenza e degli atti del procedimento per desumere l’effettiva data del reato, ove rilevante ai fini della decisione demandata. Ne consegue l’inammissibilità del ricorso che riproponga in executivis una questione di perimetrazione temporale già decisa nel merito e già oggetto di precedente giudicato esecutivo.
Il Fatto
Il Tribunale di Salerno, in funzione di giudice dell’esecuzione, ha revocato su richiesta del pubblico ministero il beneficio dell’indulto concesso al condannato in relazione a due condanne, a causa della commissione, nel quinquennio dall’entrata in vigore della legge n. 241 del 2006, di un delitto di cui all’art. 416-bis cod. pen., dagli anni ’80 in permanenza, per il quale era intervenuta condanna.
Il condannato ha proposto ricorso per cassazione, denunciando violazione di legge e vizio di motivazione, perché per la sentenza della Corte d’appello di Napoli del 4 luglio 2014 non sarebbe stata delimitata la permanenza del vincolo associativo riferibile a fatti anteriori agli anni 2000. Il Procuratore generale ha concluso per il rigetto.
La Motivazione della Corte
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha richiamato il principio secondo cui, in sede esecutiva, non è consentito modificare la data del commesso reato accertata nel giudizio di cognizione con sentenza passata in giudicato, quando il momento di consumazione sia stato individuato in termini precisi e delimitati. Sul punto ha citato, tra le altre, Sez. I n. 25219 del 20/05/2021 e Sez. III n. 8180 del 20/01/2016.
Ha poi precisato che soltanto nell’ipotesi in cui l’epoca di consumazione del reato non sia indicata in modo preciso e con definiti riferimenti fattuali nel capo di imputazione il giudice dell’esecuzione può prendere conoscenza del contenuto della sentenza e, occorrendo, degli atti del procedimento, per ricavarne gli elementi utili a desumere l’effettiva data del reato, ove rilevante. Ha richiamato, in tal senso, Sez. I n. 30609 del 15/04/2014 e Sez. I n. 25735 del 12/06/2008.
Nel caso concreto, il giudizio di merito aveva dichiarato il ricorrente responsabile per la condotta associativa delimitata tra gli anni ’80 e la data di emissione della sentenza di primo grado. Da ciò la Corte ha tratto la conseguenza che il giudice dell’esecuzione non potesse modificare il tempus commissi delicti valorizzando una delle fonti di prova acquisite nel procedimento.
La Corte ha inoltre osservato che la questione della perimetrazione temporale era già stata affacciata nel giudizio di merito e decisa nel senso indicato, con rigetto del motivo da parte di Sez. II n. 28756 dell’11/05/2016, e poi riproposta alla Corte d’appello di Napoli, giudice dell’esecuzione, che l’aveva respinta con ordinanza, il cui ricorso era stato rigettato da Sez. I n. 13236 del 14/10/2020. L’odierno provvedimento, pur fornendo ampia risposta al condannato, affronta una questione ormai preclusa, donde l’inammissibilità ai sensi di Sez. U n. 40151 del 19/04/2018. All’inammissibilità conseguono, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna alle spese processuali e il versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.