Particolare tenuità del fatto e abitualità senza precedenti specifici (Cass. pen. Sez. 6 n. 7969 del 27.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di particolare tenuità del fatto, la causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen. non può essere esclusa facendo leva sull’abitualità ostativa di cui al comma 4 della medesima disposizione quando il giudice di merito ometta di indicare, tra i precedenti del condannato, quali siano relativi a reati della stessa indole rispetto a quello in contestazione e di precisarne il numero, non potendo essere inferiore a due secondo il principio enunciato dalle Sezioni Unite n. 13681 del 2016. È altresì viziata da apparenza argomentativa la motivazione che escluda la tenuità dell’offesa richiamando genericamente l’indifferenza dell’imputato verso i provvedimenti dell’autorità giudiziaria, trattandosi di una tautologica rappresentazione del portato soggettivo tipico della condotta già cristallizzato nella ritenuta responsabilità e, come tale, neutro rispetto all’indagine sulla tenuità del fatto.
Il Fatto
Il ricorrente, condannato in primo grado per il reato di evasione ex art. 385, comma 3, cod. pen., aveva visto confermata la sentenza dalla Corte d’appello di Roma. La difesa aveva invocato l’applicazione della causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto, ma i giudici del merito l’avevano esclusa ritenendo sussistente l’abitualità ostativa e valorizzando il disvalore della condotta, consistita nell’allontanamento di breve durata dalla restrizione domiciliare, con il condannato ritrovato a distanza minima dal luogo di detenzione.
Avverso la sentenza d’appello, il condannato ricorreva per cassazione con un unico motivo, deducendo l’erroneità della valutazione compiuta sotto entrambi i profili: la mancata contestazione della recidiva e la sostanziale indifferenza verso i provvedimenti dell’autorità giudiziaria.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso fondato e ha annullato la sentenza impugnata con rinvio ad altra sezione della Corte d’appello di Roma.
Quanto al primo profilo, i giudici di legittimità hanno rilevato l’apoditticità della motivazione con cui la Corte territoriale ha escluso la causa di non punibilità sulla base dell’abitualità dei comportamenti, senza indicare quali precedenti fossero relativi a reati della stessa indole e senza precisarne il numero. Sul punto, è stato richiamato il principio espresso dalle Sezioni Unite nella sentenza Tushaj, n. 13681 del 25/02/2016, secondo cui il numero dei precedenti non può essere inferiore a due.
Sul secondo versante, la Corte ha censurato la motivazione della sentenza impugnata per la sua apparenza argomentativa, laddove aveva escluso la tenuità del fatto valorizzando la sostanziale indifferenza del condannato verso i provvedimenti dell’autorità giudiziaria: una simile affermazione, infatti, si risolve in una tautologia, perché riproduce il contenuto soggettivo tipico della condotta di evasione, già cristallizzato nel giudizio di responsabilità, senza aggiungere elementi utili alla verifica della tenuità dell’offesa.
La Cassazione ha concluso che entrambe le argomentazioni non sostengono la decisione assunta, risultando la valutazione resa dai giudici del merito priva dei necessari supporti motivazionali in ordine alla sussistenza dell’abitualità ostativa ex art. 131-bis, comma 4, cod. pen., e ha disposto l’annullamento con rinvio per un nuovo giudizio.
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Nota della Redazione
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