Revoca della sospensione condizionale per reati commessi in periodo di sospensione (Cass. pen. Sez. I n. 41604 del 29.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di sospensione condizionale della pena, la causa obbligatoria di revoca del beneficio prevista dall’art. 168, primo comma, n. 1), cod. pen. è integrata quando il condannato riporti una successiva condanna per un delitto commesso nel periodo di sospensione. Ai fini della revoca è sufficiente che uno o più dei reati oggetto della sopravvenuta sentenza ricada nel periodo quinquennale di sospensione, purché si tratti di delitto sanzionato con pena detentiva. Non rileva, invece, che la commissione dei fatti sia iniziata in epoca anteriore alla data di irrevocabilità della prima condanna, non essendo previsto un simile presupposto dalla norma.

Il Fatto

Il giudice dell’esecuzione, con ordinanza del Tribunale di Lucca, aveva revocato nei confronti del condannato il beneficio della sospensione condizionale della pena di un anno di reclusione e 1.800 euro di multa, applicato con una prima sentenza divenuta irrevocabile nel giugno 2020.

La revoca si fondava su una successiva condanna, divenuta irrevocabile nel gennaio 2025, per violazioni plurime in materia di stupefacenti commesse tra il giugno 2020 e il maggio 2021. Il condannato ricorreva per cassazione sostenendo che i fatti per cui era intervenuta la nuova condanna erano stati iniziati prima dell’irrevocabilità della prima sentenza.

La Motivazione della Corte

La Corte muove dalla fattispecie di revoca disciplinata dall’art. 168, primo comma, n. 1), prima parte, cod. pen., che ne individua il presupposto nella commissione di un delitto durante il periodo di sospensione. Il Collegio richiama l’orientamento espresso dal Procuratore generale requirente, secondo cui la causa di revoca ha natura obbligatoria e non discrezionale.

Il punto decisivo attiene al rapporto tra il momento di consumazione dei nuovi reati e quello di irrevocabilità della prima condanna. Il ricorrente deduceva che la commissione dei reati era iniziata in epoca anteriore all’irrevocabilità della sentenza che aveva concesso il beneficio, ritenendo per ciò solo mancante il presupposto della revoca.

La Corte rigetta tale impostazione. Il dato normativo richiede unicamente che uno o più dei delitti accertati con la sopravvenuta sentenza ricada nel periodo quinquennale di sospensione, senza attribuire alcun rilievo al momento in cui l’attività criminosa ha avuto inizio. Nel caso di specie tale condizione risultava puntualmente verificata, poiché i fatti si erano protratti nel tempo sino a ricomprendere il periodo di sospensione.

Ne consegue la declaratoria di inammissibilità del ricorso, non essendo stata prospettata alcuna censura idonea a superare la ratio della disposizione. La Corte, richiamando la Corte cost., sentenza n. 186 del 2000, condanna il ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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