Effetti retroattivi della declaratoria di incostituzionalità: la Prefettura deve annullare, non revocare, l’interdittiva (TAR Puglia n. 291 del 09.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
La dichiarazione di illegittimità costituzionale di una norma attributiva del potere amministrativo ne fa cessare l’efficacia ex tunc, come se non fosse mai stata emanata. L’Amministrazione che abbia adottato un provvedimento sulla base di tale norma, chiamata a prendere atto degli effetti caducatori della pronuncia, non può esercitare il potere di revoca ma deve procedere all’annullamento d’ufficio dell’atto, unica forma di autotutela che consente di non ledere l’affidamento del privato e di non aggirare gli effetti della decisione. È, pertanto, illegittimo il provvedimento con cui la Prefettura, prendendo atto della declaratoria di incostituzionalità dell’art. 67, comma 8, d.lgs. n. 159/2011, disponga l'”aggiornamento con revoca” dell’interdittiva antimafia, neutralizzando in tal modo la portata retroattiva della pronuncia.
Il Fatto
La società ricorrente era stata destinataria, in data 15.10.2020, di un’informazione interdittiva antimafia adottata dalla Prefettura sulla base dell’automatismo previsto dal previgente art. 67, comma 8, d.lgs. n. 159/2011, in quanto il suo amministratore aveva riportato, nel 1995, una condanna patteggiata per il reato di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche di cui all’art. 640-bis cod. pen. Annullata l’interdittiva dal TAR e sospesa in appello tale pronuncia, interveniva la sentenza n. 178/2021 della Corte costituzionale che dichiarava illegittima la norma che precludeva l’automatismo. A seguito di istanza della società, la Prefettura, pur prendendo atto della pronuncia, disponeva l'”aggiornamento con revoca” dell’interdittiva, con effetti solo per il futuro, esponendo la ricorrente al pericolo di azioni recuperatorie per il periodo pregresso.
La Motivazione della Corte
Il TAR Puglia, Sezione Seconda, ha accolto il ricorso, ritenendo fondata la censura di errata qualificazione giuridica del provvedimento impugnato. Il Collegio ha premesso che la dichiarazione di illegittimità costituzionale di una norma, a differenza dell’abrogazione, produce effetti ex tunc, annullando la disposizione come se non fosse mai stata emanata. Ne deriva che l’Amministrazione, che abbia adottato un provvedimento sulla base della norma dichiarata illegittima, è tenuta a prendere atto degli effetti caducatori della pronuncia e, su istanza del privato, non può che esercitare il potere di annullamento dell’atto in autotutela, unica forma idonea a restituire coerenza al proprio operato e a non ledere l’affidamento del destinatario.
La Corte ha quindi rilevato come la Prefettura, nel caso di specie, avesse illegittimamente disposto la revoca dell’interdittiva antimafia, provvedendo contestualmente ad “aggiornare” la stessa sulla base di una nuova istruttoria e del tutto ignorando la natura dichiarativa e retroattiva della pronuncia di incostituzionalità. Tale operato, secondo il Collegio, ha concretizzato un sostanziale aggiramento degli effetti della sentenza n. 178/2021 della Corte costituzionale, in quanto la revoca, operando solo per il futuro, ha di fatto mantenuto in vita, per il passato, gli effetti interdittivi dell’atto originario.
La sentenza ha, infine, precisato che la scelta dell’Amministrazione non preclude il potere di avviare un nuovo e distinto procedimento finalizzato all’adozione di una nuova interdittiva, se sussistono i presupposti. Nel caso di specie, invece, l’illegittimo utilizzo dello strumento della revoca ha esposto la società a pretese recuperatorie di somme da parte di amministrazioni ed enti pubblici per il periodo antecedente alla pronuncia, rendendo necessario l’accoglimento del ricorso e l’annullamento del provvedimento impugnato, con ogni conseguenza in ordine alle attività recuperatorie originate dall’interdittiva per il periodo fino al 21.10.2021.
Nota della Redazione
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