Rinnovo porto d’armi: onere probatorio del bisogno e attualità del pericolo (Cons. Stato n. 10006 del 17.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
In materia di porto di armi la prova del dimostrato bisogno ricade sul richiedente e il precedente rilascio o rinnovo del titolo non determina alcuna inversione dell’onere probatorio. Ai sensi dell’art. 42 r.d. n. 773/1931, il presupposto della licenza di porto di pistola per difesa personale non può desumersi dalla tipologia di attività o professione svolta, né dalla consistenza degli interessi patrimoniali o dalla necessità di movimentare somme di denaro, ma deve riposare su specifiche e attuali circostanze, non risalenti nel tempo. Il titolo di polizia non genera diritti né legittimi affidamenti sul rinnovo in perpetuo e soggiace a un controllo assiduo, che abilita l’Amministrazione anche a una riconsiderazione discrezionale dell’opportunità del permanere del titolo, eventualmente alla luce di mutati indirizzi di sicurezza pubblica. L’onere di motivazione rafforzata è assolto quando il diniego non si limiti al richiamo di direttive restrittive, ma valuti puntualmente la situazione di pericolo allegata.
Il Fatto
Il ricorrente, presidente del consiglio di amministrazione di una società operante nella distribuzione di carburanti, aveva ottenuto nel 2014 la licenza di porto di pistola per difesa personale, poi più volte rinnovata. Nel 2023 ha chiesto l’ulteriore rinnovo, rappresentando di raccogliere contanti presso le aree di servizio, di svolgere presidio diurno e notturno di siti strategici per l’erogazione di gas e di eseguire interventi manutentivi in luoghi isolati.
Il Prefetto ha respinto l’istanza per insussistenza del dimostrato bisogno, rilevando che l’unica denuncia prodotta riguardava un furto privo di connessione con l’attività professionale. Il TAR Emilia-Romagna ha respinto il ricorso con sentenza n. 18/2025, richiamando l’orientamento secondo cui la necessità di circolare armato non si desume dalla professione, né dagli interessi patrimoniali, e che il diniego non è contraddittorio rispetto ai precedenti rinnovi. Il ricorrente ha proposto appello, lamentando l’errata valutazione delle circostanze di pericolo e l’omessa considerazione delle denunce prodotte in giudizio.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dalla sentenza della Sezione n. 5072 del 2024, che ha superato pronunce più risalenti: in materia di porto di armi la prova del dimostrato bisogno incombe sul richiedente e il precedente rilascio non genera alcuna inversione dell’onere probatorio. Chi chiede il rinnovo deve provare condizioni attuali e concrete di bisogno. L’art. 42 r.d. n. 773/1931 esige circostanze specifiche e non risalenti, non ricavabili dalla professione né dalla movimentazione di rilevanti somme di denaro (richiamate Cons. Stato, sez. III, n. 6139 del 2019 e sez. I, n. 694 del 2020).
Il titolo di polizia, come deroga al divieto di portare armi, non crea legittimi affidamenti sul rinnovo in perpetuo: il controllo si dispiega proprio all’atto del periodico rinnovo e consente una riconsiderazione discrezionale sull’opportunità del permanere del titolo, anche in forza di mutati indirizzi di sicurezza pubblica.
Applicando tali principi, la Corte ritiene che gli apporti documentali del ricorrente non abbiano la pregnanza e concretezza richieste. La mera attività professionale, pur implicando movimentazione di denaro ed esposizione a rischi legati alla localizzazione e agli orari degli interventi, non basta a concretizzare il requisito, che non tollera astratte generalizzazioni probatorie slegate dalla specificità dei contesti geografici e della criminalità che li caratterizza. Le denunce allegate risultano risalenti a data anteriore al primo rilascio del 2014 e non attestano un attenzionamento specifico attualizzato; quella del 2019 non è stata confutata quanto all’assenza di connessione con l’attività lavorativa.
Il riferimento alla rapina del gennaio 2023, tratta da un articolo di cronaca, incrina l’assolutezza dell’affermazione amministrativa sull’assenza di episodi, ma non ne inficia le ragioni sostanziali: un singolo fatto, per di più non riguardante la società, non dimostra una situazione allarmante che giustifichi il surplus di garanzia rispetto alla tutela assicurata dalle Forze di Polizia. Le denunce del 2023 e del 2024 sono irrilevanti perché successive al provvedimento e, in un caso, relative a fatti avvenuti in altra località.
Quanto all’onere di motivazione rafforzata, esso è assolto: l’Amministrazione non si è limitata alle direttive restrittive, ma ha valutato in contraddittorio la situazione allegata. Non è condivisibile l’assunto che il carattere immutato delle circostanze imponga di spiegare il diverso esito, poiché il loro carattere risalente ne ha attenuato la valenza sintomatica. Nemmeno l’attività di responsabile del servizio di prevenzione e protezione integra il dimostrato bisogno, per genericità delle allegazioni. L’appello è respinto, con compensazione delle spese del grado.
Nota della Redazione
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