Revoca dei lavori di pubblica utilità solo se accertata l’esigibilità dell’onere (Cass. pen. Sez. I n. 28592 del 28.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di revoca della pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità, il giudice dell’esecuzione non può fondare il provvedimento sul solo decorso del tempo successivo all’irrevocabilità della condanna né sulla mancata spontanea attivazione del condannato. La revoca presuppone l’accertamento della regolare attivazione della sequenza procedimentale di avvio dell’esecuzione e della concreta esigibilità dell’onere di collaborazione gravante sul condannato. L’art. 63 legge n. 689 del 1981 onera il condannato di dare impulso alla procedura solo dopo la consegna di copia della sentenza e l’ingiunzione a presentarsi presso l’U.E.P.E.. Il coinvolgimento dell’U.E.P.E. è centrale, perché rende l’obbligo del condannato definito ed esigibile; in sua assenza la revoca è illegittima.
Il Fatto
La Corte d’appello di Torino, con ordinanza del 9 marzo 2026, ha revocato la pena sostitutiva dei lavori di pubblica utilità applicata al condannato ai sensi dell’art. 56-bis legge n. 689 del 1981, in relazione alla sentenza della stessa Corte del 13 gennaio 2023, divenuta irrevocabile il 2 marzo 2023, con condanna a otto mesi e venti giorni di reclusione.
A fondamento della revoca, la Corte territoriale ha richiamato l’annotazione dei Carabinieri del 10 novembre 2025, dalla quale risultava che il condannato, contattato telefonicamente, aveva riferito di non avere mai svolto i lavori. Rilevata l’insussistenza in atti di elementi attestanti contatti con il Comune indicato per l’esecuzione, il giudice ha ravvisato un atteggiamento di sostanziale indifferenza verso le prescrizioni dell’autorità giudiziaria e ha disposto la revoca. Il condannato ha proposto ricorso per cassazione, articolando due motivi, con i quali lamentava la mancata verifica degli adempimenti prodromici all’esecuzione e l’illogicità della motivazione.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione accoglie il ricorso e muove dalla disciplina della procedura esecutiva, dettata dall’art. 661, comma 1-bis, cod. proc. pen. e dall’art. 63 legge n. 689 del 1981. Il giudice che ha applicato la pena sostitutiva trasmette l’estratto della sentenza irrevocabile all’ufficio di pubblica sicurezza, o in mancanza al comando dell’Arma competente per il comune di residenza del condannato, e all’U.E.P.E. incaricato della presa in carico. L’organo di polizia consegna copia al condannato, ingiungendogli di attenersi alle prescrizioni e di presentarsi immediatamente all’U.E.P.E.; quest’ultimo segue l’esecuzione e riferisce periodicamente al giudice.
La norma onera il condannato di dare impulso alla procedura, ma — sottolinea la Corte — tale obbligo di collaborazione presuppone che egli sia stato previamente posto in condizione di comprendere il percorso esecutivo e di rapportarsi all’ufficio preposto. Il coinvolgimento dell’U.E.P.E. assume rilievo centrale, perché riconduce l’avvio dell’esecuzione a un riferimento istituzionale certo e rende l’obbligo del condannato definito nelle sue modalità operative ed esigibile in concreto.
In questa cornice si colloca il precedente Sez. I n. 13806 del 13 marzo 2025, richiamato anche dal Sostituto Procuratore generale, secondo cui il condannato, dopo aver ricevuto copia della sentenza e l’ingiunzione a presentarsi all’U.E.P.E., ha l’onere di attivarsi per dare impulso alla procedura, non essendo previsto alcun ulteriore adempimento a carico di organi dello Stato. La Corte chiarisce che quel principio presuppone la regolare attivazione della sequenza legale e la previa determinazione della prestazione dovuta, e non esclude la verifica, nel caso concreto, della effettiva riconoscibilità ed esigibilità dell’onere.
Ne consegue che la revoca non può essere fondata sul mero decorso del tempo o sulla sola mancata spontanea attivazione del condannato, quando non risulti previamente accertato che egli sia stato posto in concreto nelle condizioni di adempiere. Il provvedimento impugnato non si conforma a tali principi: valorizza in termini decisivi l’annotazione del 10 novembre 2025 e ne trae una colpevole inerzia, senza verificare la regolare attivazione della sequenza procedimentale e la concreta esigibilità della prestazione.
L’ordinanza non chiarisce se sia stata consegnata copia della sentenza irrevocabile, se sia stata rivolta la formale ingiunzione a presentarsi all’U.E.P.E., se l’Ufficio sia stato investito della presa in carico e se siano state definite e comunicate le concrete modalità di svolgimento del lavoro. L’esigenza assume specifico rilievo alla luce del dispositivo della sentenza di condanna, che demandava al Comune la specificazione delle modalità e del calendario, ne imponeva la comunicazione formale all’imputato, all’U.E.P.E. e alla Corte, collegava la presentazione del condannato all’avviso di irrevocabilità e affidava all’U.E.P.E. la verifica dell’effettivo svolgimento. L’ordinanza è pertanto annullata con rinvio alla Corte d’appello di Torino, in diversa composizione, per nuovo esame.
Nota della Redazione
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