Inammissibile il ricorso che chiede una rilettura delle prove (Cass. pen. Sez. VII n. 6000 del 13.02.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il vizio di motivazione dedotto in cassazione non può risolversi in una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è riservata in via esclusiva al giudice di merito. È inammissibile il ricorso che contrapponga ai criteri valutativi adottati dal giudice di merito criteri diversi, quando la motivazione impugnata sia esente da vizi logici e giuridici. Le regole dettate dall’art. 192, comma 3, cod. proc. pen. non si applicano alle dichiarazioni della persona offesa, anche se costituita parte civile, le quali possono essere legittimamente poste da sole a fondamento dell’affermazione di penale responsabilità dell’imputato, previa verifica, corredata da idonea motivazione, della credibilità soggettiva del dichiarante e dell’attendibilità intrinseca del racconto.

Il Fatto

Il ricorrente impugna la sentenza della Corte di Appello di Catanzaro che, in riforma della pronunzia di condanna del Tribunale di Cosenza, lo ha dichiarato non punibile per particolare tenuità del fatto in relazione ai reati di molestia o disturbo alle persone e minaccia, di cui agli artt. 660 e 612, comma secondo, cod. pen.

Con il ricorso si denunzia vizio di motivazione in relazione al compendio probatorio posto a fondamento della responsabilità penale e al contributo dichiarativo offerto dalla parte civile, contestando in particolare l’attendibilità della persona offesa.

La Motivazione della Corte

La Corte rileva che i primi due motivi sono manifestamente infondati. Essi tendono ad ottenere una inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale ha esplicitato le ragioni del proprio convincimento con motivazione esente da vizi logici e giuridici.

Esula dai poteri della Corte di cassazione, si legge nel provvedimento, quello di una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione. La loro valutazione è riservata in via esclusiva al giudice di merito, secondo il principio espresso dalle Sezioni Unite n. 6402 del 30.04.1997. Le censure, inoltre, si risolvono nella pedissequa reiterazione di doglianze già dedotte in appello e puntualmente disattese.

La Corte di merito ha chiarito perché il quadro probatorio, e in particolare la dedotta non attendibilità della persona offesa, non fosse idoneo ad escludere la penale responsabilità del ricorrente.

Sul secondo motivo, relativo all’attendibilità della persona offesa, il ricorrente non si confronta con la giurisprudenza delle Sezioni Unite n. 41461 del 19.07.2012. Le regole dell’art. 192, comma 3, cod. proc. pen. non si applicano alle dichiarazioni della persona offesa, anche se costituita parte civile. Tali dichiarazioni possono essere poste da sole a fondamento dell’affermazione di responsabilità, previa verifica, corredata da idonea motivazione, della credibilità soggettiva del dichiarante e dell’attendibilità intrinseca del racconto, che in tal caso deve essere più penetrante e rigoroso rispetto a quello cui sono sottoposte le dichiarazioni di qualsiasi testimone.

Il ricorso è pertanto dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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