Revoca licenza NCC per violazione del vincolo di territorialità (TAR Campania n. 876 del 11.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il provvedimento con cui il Comune revoca l’autorizzazione all’esercizio del servizio di noleggio con conducente per violazione del vincolo di territorialità non costituisce sanzione in senso stretto, ma revoca-decadenza o revoca-sanzione, estranea all’ambito dell’art. 21-quinquies l. n. 241/1990. Ad essa si applica l’ordinaria disciplina temporale del procedimento amministrativo, priva del regime di perentorietà proprio dei provvedimenti sanzionatori, con la conseguenza che l’asserita violazione del termine di conclusione non incide sulla validità dell’atto. La verifica del rispetto del vincolo non può prescindere dall’accertamento dell’effettivo utilizzo della rimessa, non essendo sufficiente la mera disponibilità della stessa. La disciplina dell’art. 11-bis l. n. 21/1992 opera su un piano distinto, relativo al ruolo dei conducenti, e non esclude la revoca della licenza in presenza di inadempimenti continuativi e permanenti.

Il Fatto

Una società cooperativa, titolare di licenza per l’esercizio dell’attività di noleggio con conducente rilasciata da un Comune della provincia di Salerno, ha impugnato il provvedimento con cui il medesimo ente ha disposto la revoca del titolo abilitativo. La revoca si fonda sul mancato utilizzo della rimessa situata nel Comune autorizzante e sullo svolgimento prevalente del servizio in un ambito provinciale diverso, oltre che su irregolarità nella tenuta dei fogli di servizio.

La società aveva stipulato un contratto di appalto con una struttura alberghiera per la messa a disposizione, in via esclusiva, di un veicolo per l’intera stagione. Davanti al giudice amministrativo ha dedotto l’eccessiva durata del procedimento, la natura privatistica del contratto, l’insussistenza del vincolo di territorialità e la sproporzione della misura rispetto all’art. 11-bis l. n. 21/1992. L’istanza cautelare era stata respinta.

La Motivazione della Corte

Il Collegio respinge il ricorso muovendo dalla qualificazione dell’atto. Richiamando la giurisprudenza del Cons. Stato, sez. V, 15 luglio 2025, n. 6195, il Tribunale osserva che i provvedimenti di revoca dell’autorizzazione NCC non sono sanzioni in senso proprio, ma atti di revoca-decadenza, con i quali l’amministrazione verifica la permanenza dei requisiti del titolo ampliativo. Ne deriva l’applicazione dell’ordinaria disciplina temporale del procedimento, con la conseguenza che la dedotta violazione del termine ex legge n. 241/1990 non produce effetti diretti sulla validità dell’atto.

Quanto alla natura del rapporto contrattuale, il Tribunale ribadisce che la qualificazione privatistica del contratto di prestazione d’opera a carattere continuativo non esclude l’osservanza delle condizioni fissate dalla legge n. 21/1992. Anzi, richiamando Cons. Stato, sez. V, 23 gennaio 2025, n. 499, ne esclude ogni compatibilità con la disciplina del noleggio con conducente.

Il Collegio ricostruisce quindi il quadro normativo degli artt. 3 e 11 l. n. 21/1992 e richiama la sentenza della Corte cost. n. 56 del 26 marzo 2020, che ha eliminato l’obbligo di rientro in rimessa tra un servizio e l’altro. La società aveva dichiarato di disporre di una rimessa nel Comune autorizzante e di una seconda rimessa in altro Comune, ma di avere utilizzato il veicolo uscendo dalla rimessa principale il 1° aprile e facendovi ritorno il 31 ottobre. Tale ammissione dimostra la violazione del vincolo di territorialità anche in termini provinciali, essendo il servizio svolto in maniera prevalente in una provincia diversa da quella del Comune che ha rilasciato il titolo.

Sul punto il Tribunale richiama Cons. Stato, sez. V, 10 marzo 2025, n. 1957 e Cons. Stato, sez. V, 16 luglio 2025, n. 6248: il vincolo di territorialità opera non solo sul piano strutturale e organizzativo, ma anche su quello funzionale, quale necessità che il servizio sia prevalentemente prestato a beneficio della comunità locale, con utilizzo effettivo della rimessa. La mera disponibilità della stessa non è sufficiente. Il richiamo all’art. 11, comma 4, l. n. 21/1992, che consente prelevamento e arrivo a destinazione fuori provincia, non incide sul vincolo.

Poiché il provvedimento è plurimotivato, la legittimità della sola ragione relativa al vincolo territoriale basta a sostenerlo: le censure sugli ulteriori motivi, comprese quelle sulla compilazione dei fogli di servizio, restano assorbite. Quanto alla dedotta sproporzione ex art. 11-bis l. n. 21/1992, il Collegio ribadisce che la norma opera su un piano distinto, relativo al ruolo dei conducenti, e non esclude la revoca della licenza in presenza di inadempimenti non isolati ma continuativi e permanenti, capaci di travolgere la stessa ragione causale del titolo autorizzativo. Il ricorso è rigettato, con spese compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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