Silenzio della p.a. e sopravvenuto provvedimento: ricorso improcedibile (TAR Campania n. 859 del 07.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel processo amministrativo, presupposto della condanna dell’amministrazione per il silenzio illegittimamente serbato sull’istanza dell’interessato è che al momento della pronuncia perduri l’inerzia dell’amministrazione inadempiente e non sia venuto meno il relativo interesse ad agire. L’adozione di un provvedimento esplicito, in risposta all’istanza o in ossequio all’obbligo di legge, rende il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse se interviene nel corso del giudizio, e inammissibile per carenza originaria se interviene prima della sua proposizione. Permane invece l’interesse ad agire ex art. 117 cod. proc. amministrativo quando l’amministrazione non concluda il procedimento nel termine di riferimento, oppure adotti un atto infraprocedimentale o soprassessorio, perché tale attività non costituisce provvedimento ultimativo ma un rinvio sine die.

Il Fatto

Il ricorrente, socio accomandante di una società operante nel commercio di mobili, con atto del 18.12.2025 diffidava il responsabile del SUAP comunale ad assumere i provvedimenti necessari, segnalando plurime criticità dell’esercizio commerciale: assenza di agibilità, difformità della superficie rispetto ai titoli edilizi per intervenuta fusione di locali, mancanza di layout aziendale, violazione della normativa urbanistica, antincendio, igienico-sanitaria e sui parcheggi, con riferimento alla legge regionale Campania n. 1/2014.

Il Comune comunicava l’avvio del procedimento con atto del 30.12.2025, fissando al 18.1.2026 il termine di conclusione. Decorso inutilmente tale termine, l’Ente rimaneva inerte. Il ricorrente proponeva quindi ricorso per ottenere la declaratoria dell’obbligo di provvedere con atto conclusivo espresso e motivato. Il Comune si costituiva in giudizio. All’udienza camerale del 6 maggio 2026 la causa era trattenuta per la decisione.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ricostruisce in via preliminare il perimetro del giudizio avverso il silenzio. Richiamando Consiglio di Stato sez. IV, 06.12.2019, n. 8349, il Tribunale osserva che presupposto della condanna dell’amministrazione è la persistenza dell’inerzia al momento della pronuncia. Se l’amministrazione adotta un provvedimento esplicito, l’interesse ad agire viene meno: il ricorso è inammissibile se il provvedimento precede la proposizione del ricorso, improcedibile se sopravviene nel corso del giudizio.

La giurisprudenza amministrativa ammette una deroga a tale esito solo in presenza di atti che non chiudono realmente il procedimento. L’atto infraprocedimentale o l’atto soprassessorio, infatti, non costituiscono provvedimento ultimativo dell’obbligo di concludere: si risolvono in un rinvio sine die, che lascia intatta la situazione di inerzia colpevole e, con essa, l’interesse ad agire ex art. 117 cod. proc. amministrativo.

Nel caso di specie il Collegio rileva che agli atti è versato il provvedimento prot. n. 9535 del 21.4.2026, con il quale il SUAP, all’esito di sopralluoghi e verifiche amministrative, ha concluso le attività di vigilanza. Tale atto dà espressamente riscontro alla richiesta del 18.12.2025 e ordina alla società la cessazione immediata dell’attività di commercio di mobili al di fuori dell’unità immobiliare.

L’atto non è dunque né infraprocedimentale né soprassessorio: esso esaurisce il procedimento e risponde all’obbligo di provvedere. Ne consegue, secondo il Tribunale, il venir meno dell’interesse del ricorrente alla pronuncia sul silenzio maturato in precedenza. Il ricorso è pertanto dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse. Le spese di giudizio sono compensate tra le parti, in considerazione delle valide ragioni ravvisate dal Collegio.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *