Annullamento ex tunc concessione e giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo (TAR Lazio n. 7151 del 21.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
In materia di concessione di beni pubblici, ai sensi dell’art. 133, comma 1, lett. b), cod. proc. amm., la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo comprende le controversie aventi ad oggetto atti e provvedimenti relativi al rapporto concessorio, ivi inclusi quelli che incidono sulla sua esistenza come l’annullamento ex tunc della concessione e della convenzione per il venir meno del finanziamento pubblico che ne costituiva il presupposto legittimante. L’annullamento d’ufficio disposto in sede di riedizione del potere dopo un annullamento giurisdizionale per vizio di competenza non richiede una nuova comunicazione di avvio del procedimento e non è soggetto al termine di cui all’art. 21-nonies della legge n. 241/1990, essendovi soluzione di continuità nel decorso del termine. Per l’atto plurimotivato è sufficiente la legittimità di una sola delle ragioni espresse, con assorbimento delle censure relative alle altre parti del provvedimento.

Il Fatto

Una società cooperativa edilizia impugnava la delibera con cui l’Assemblea Capitolina aveva disposto l’annullamento dell’assegnazione di aree in diritto di superficie, la risoluzione ex tunc della convenzione stipulata ai sensi dell’art. 35 della legge n. 865/1971 e la riacquisizione al patrimonio comunale degli immobili realizzati. Il provvedimento era stato adottato a seguito della revoca del finanziamento regionale, disposta per violazioni del bando di concorso. La cooperativa deduceva, tra l’altro, la violazione del contraddittorio, la mancata osservanza del termine di diciotto mesi per l’annullamento d’ufficio e l’illegittimità della riacquisizione senza indennizzo.

La Motivazione della Corte

Il TAR ha preliminarmente affermato la sussistenza della giurisdizione amministrativa, non già in ragione della natura autoritativa o paritetica dell’atto, ma in virtù dell’espressa previsione dell’art. 133, comma 1, lett. b), cod. proc. amm., che devolve alla giurisdizione esclusiva le controversie relative a rapporti di concessione di beni pubblici, essendo l’eccezione per le controversie concernenti indennità, canoni ed altri corrispettivi di stretta interpretazione. Nel caso di specie, il Comune aveva esercitato un potere autoritativo incidendo sul rapporto concessorio, annullando il provvedimento che lo aveva determinato e la conseguente convenzione.

Quanto all’eccezione di inammissibilità per mancata notifica ai controinteressati, il Collegio ha escluso che i soci assegnatari degli alloggi rivestano tale posizione, configurandosi essi piuttosto come titolari di una posizione dipendente o collegata a quella della cooperativa ricorrente, con la conseguente facoltà di intervenire ad adiuvandum e non l’obbligo di essere evocati in giudizio.

Nel merito, il Tribunale ha respinto il primo motivo relativo alla mancata comunicazione di avvio del procedimento e alla violazione del termine di diciotto mesi di cui all’art. 21-nonies della legge n. 241/1990. L’annullamento giurisdizionale per vizio di competenza aveva comportato la riedizione del procedimento, rendendo inutile una nuova comunicazione di avvio. Inoltre, la delibera impugnata era stata adottata prima del passaggio in giudicato della sentenza che aveva annullato il precedente provvedimento, sicché non poteva configurarsi alcuna violazione del termine.

Con riferimento al terzo motivo, il Collegio ha richiamato il principio per cui, trattandosi di atto plurimotivato, è sufficiente la legittimità di una sola delle ragioni espresse. Nel caso di specie, la revoca del finanziamento regionale, non impugnata dalla ricorrente e confermata dal giudice ordinario per altra cooperativa nella medesima situazione, costituiva elemento acclarato e idoneo a sorreggere autonomamente il provvedimento. Le ulteriori doglianze sono state ritenute infondate, risultando il contratto preliminare stipulato con soggetto estraneo al procedimento di assegnazione in contrasto con gli obblighi assunti in sede di domanda di finanziamento.

Infine, il quarto motivo relativo alla mancata previsione di un indennizzo è stato respinto, non essendo tale obbligo previsto né dalla convenzione né dall’art. 35 della legge n. 865/1971, e risultando gli oneri dell’intervento per larga parte già sostenuti dagli assegnatari delle unità immobiliari, con conseguente carenza di legittimazione della cooperativa a far valere un siffatto credito.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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