Revoca licenza VLT per spostamento ingresso non comunicato: legittimo l’abuso del titolo (TAR Toscana n. 1721 del 17.08.2026)

Principi di diritto (Massima)
Lo spostamento dell’ingresso di un locale destinato alla raccolta del gioco mediante apparecchi VLT, non comunicato all’Autorità di pubblica sicurezza, integra abuso della licenza ex art. 10 T.U.L.P.S. e ne giustifica la revoca. La licenza di cui all’art. 88 T.U.L.P.S. individua l’accesso al locale come dato essenziale del titolo, sicché la sua modifica incide sulla sorvegliabilità accertata ex art. 153 R.D. 635/1940 e sull’art. 9 del D.M. 22 gennaio 2010. L’abuso è fattispecie residuale e discrezionale, che impone all’Amministrazione un pregnante onere motivazionale in ordine alla violazione e alla sua gravità, tale da giustificare la revoca in luogo della sospensione. Revocato legittimamente il titolo, il ricorso avverso il diniego di voltura è improcedibile per difetto di interesse, non potendo la voltura operare su una licenza non più efficace.

Il Fatto

Una società esercitava la raccolta del gioco lecito mediante apparecchi VLT in un locale di Prato, in virtù di una licenza di pubblica sicurezza ex art. 88 T.U.L.P.S. rilasciata nel 2010 e intestata al proprio legale rappresentante. Un’altra società, subentrata nella gestione, chiedeva alla Questura la voltura della licenza in proprio favore.

Nel corso dell’istruttoria, il sopralluogo diretto a verificare la sorvegliabilità dei locali rilevava che l’ingresso indicato nella licenza era stato chiuso e che la sala era accessibile da una diversa apertura. La Questura respingeva l’istanza di voltura e, con separato provvedimento, revocava la licenza per abuso del titolo. Le due società impugnavano entrambi i provvedimenti davanti al TAR.

La Motivazione della Corte

Il Collegio, riuniti i ricorsi per connessione oggettiva, esamina anzitutto quello relativo alla revoca. Richiamando la giurisprudenza amministrativa, il Tribunale qualifica l’abuso del titolo ex art. 10 T.U.L.P.S. come fattispecie residuale e discrezionale, che consente revoca o sospensione anche in casi non espressamente previsti, purché fondata su un ragionevole apprezzamento delle circostanze di fatto in termini di pericolo per l’ordine e la sicurezza pubblica.

La Corte precisa che l’abuso può ricorrere anche in presenza del dispregio di prescrizioni e regole di condotta, pure di tipo formale, imposte al titolare. Ne deriva un obbligo motivazionale rafforzato dell’Amministrazione, chiamata a individuare la violazione, qualificarla come abuso e valutarne la gravità o la reiterazione, così da giustificare la revoca in luogo della mera sospensione.

Nel caso concreto, il Tribunale accerta che lo spostamento dell’ingresso è avvenuto senza alcuna comunicazione alla Questura. Non vale, secondo il Collegio, la trasmissione di un elaborato grafico che non evidenziava lo spostamento in modo intelligibile, mancando una specifica indicazione testuale informativa, condotta di minima esigibilità imposta dai principi di correttezza e buona fede ex art. 1, comma 2-bis, L. 241/1990.

Il Tribunale osserva che la prescrizione n. 6 della licenza imponeva al titolare di comunicare con immediatezza ogni variazione dei dati in essa indicati e che l’accesso era individuato esclusivamente nell’apertura di Viale Galilei: la sua chiusura doveva dunque essere comunicata, a nulla rilevando la preesistenza dell’altro accesso. Lo spostamento, inoltre, avrebbe dovuto essere preventivamente autorizzato, incidendo sulla sorvegliabilità dei locali, requisito di cui all’art. 153 R.D. 635/1940.

La Questura ha adeguatamente motivato la gravità della condotta, riferita alla compromissione della sorvegliabilità e all’inaffidabilità del gestore, con revoca legittima. Il ricorso avverso il diniego di voltura è quindi improcedibile: la voltura presuppone un titolo in essere e, revocata legittimamente la licenza, l’annullamento del diniego non potrebbe arrecare alcun effetto utile. Le spese sono compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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