Cessazione della materia del contendere per il riconoscimento dei sei scatti stipendiali (TAR Marche n. 853 del 01.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
La cessazione della materia del contendere va dichiarata quando l’amministrazione, nelle more del giudizio, adotta un provvedimento in autotutela che soddisfa integralmente la pretesa azionata dal ricorrente. In tal caso, viene meno la posizione di contrasto tra le parti e, con essa, sia l’interesse a proseguire il giudizio, sia l’obbligo del giudice di pronunciarsi nel merito della controversia, ai sensi dell’art. 100 c.p.c. La declaratoria di cessazione della materia del contendere, ai sensi dell’art. 34, comma quinto, c.p.a., presuppone l’accertamento che la pretesa sostanziale dedotta in giudizio risulti pienamente soddisfatta dall’attività provvedimentale successiva alla proposizione del ricorso.

Il Fatto

I ricorrenti, dipendenti pubblici, avevano proposto ricorso dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche per l’accertamento del diritto ai benefici economici di cui all’art. 6-bis D.L. n. 387 del 1987, con conseguente obbligo dell’INPS di rideterminare l’indennità di buonuscita, includendo nella base di calcolo i sei scatti stipendiali contemplati dalla citata disposizione. I ricorrenti chiedevano altresì l’annullamento di ogni atto connesso e del silenzio serbato dalle amministrazioni resistenti sulle istanze presentate. L’INPS non si era costituito in giudizio per la sede territoriale, mentre la sede nazionale si era costituita per resistere al ricorso.

La Motivazione della Corte

Il collegio ha rilevato che l’INPS, con nota depositata in data 17 maggio 2026, aveva rappresentato di aver adottato, nelle more del giudizio, provvedimenti in autotutela in data 15 maggio 2026 in favore di ciascuno dei ricorrenti, accolendo le domande proposte. L’Istituto aveva conseguentemente provveduto al ricalcolo del TFS con l’inclusione dei sei scatti stipendiali, in corrispondenza dell’interesse dedotto in giudizio, chiedendo la definizione del giudizio con sentenza declaratoria della cessazione della materia del contendere e compensazione delle spese.

Il tribunale ha considerato che nessuna contestazione era stata svolta dai ricorrenti in relazione a quanto rappresentato dall’INPS. Ha pertanto ritenuto che fosse venuta meno la posizione di contrasto tra le parti e, con essa, sia l’interesse a proseguire il giudizio, sia l’obbligo del giudice di pronunciarsi nel merito, ai sensi dell’art. 100 c.p.c.

Il collegio ha quindi dichiarato la cessazione della materia del contendere, ai sensi dell’art. 34, comma quinto, c.p.a., in quanto la pretesa dei ricorrenti risultava pienamente soddisfatta dall’attività provvedimentale posta in essere dall’amministrazione.

Quanto alle spese di lite, il tribunale ne ha disposto la compensazione, tenendo conto della celerità con cui la pubblica amministrazione si era determinata in via di autotutela, della stratificazione normativa che ha caratterizzato la materia e del consolidamento recente dell’orientamento giurisprudenziale, ferma restando la ripetizione del contributo unificato come per legge.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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