Ottemperanza alla condanna alle spese e poteri del commissario ad acta (TAR Sicilia n. 2238 del 29.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di ottemperanza, il ricorso è accolto quando risultano integrati i presupposti dell’art. 114 c.p.a., ossia il passaggio in giudicato del titolo di condanna e l’inutile decorso del termine dilatorio di cui all’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996, decorrente dalla notifica del titolo. Il giudice amministrativo ordina all’amministrazione di dare integrale esecuzione al titolo nel termine indicato e, in caso di persistente inerzia, nomina il commissario ad acta. Il munus di ausiliario del giudice è intrinsecamente obbligatorio e non può essere rifiutato né inciso da disposizioni interne all’amministrazione di appartenenza. La penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. è commisurata agli interessi legali sulle somme dovute e decorre dalla comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento fino all’effettivo soddisfo.
Il Fatto
Il ricorrente ha adito il TAR Sicilia per ottenere l’ottemperanza di una sentenza del Tribunale Civile di Palermo che aveva condannato il Comune intimato al rimborso delle spese legali, liquidate in complessivi euro 1.000,00 oltre spese forfettarie, IVA e CPA. Il ricorso era limitato alla sola parte del dispositivo relativa a tale condanna.
Il Comune non si è costituito in giudizio. La questione arriva davanti al giudice amministrativo perché l’amministrazione, pur a fronte di un titolo divenuto definitivo, non ha provveduto al pagamento delle somme dovute.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha verificato la sussistenza dei presupposti dell’art. 114 c.p.a., con particolare riguardo al passaggio in giudicato della sentenza di cui è chiesta l’esecuzione, risultante da attestazione agli atti, e all’inutile decorso del termine di cui all’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996, decorrente dalla notifica del titolo, della quale è stata fornita prova.
Accertati tali presupposti, il ricorso è stato accolto nei limiti illustrati, con ordine all’amministrazione di provvedere nel termine di sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della decisione al puntuale e integrale pagamento delle spettanze rivendicate, in osservanza del dispositivo del titolo azionato.
Per l’ipotesi di inutile decorso di tale termine, il Tribunale ha previsto l’intervento sostitutivo, su sollecitazione della parte interessata, del commissario ad acta, individuato nel Dirigente Generale del competente Dipartimento regionale delle autonomie locali, con facoltà di delega a un dirigente o funzionario del medesimo ufficio, nell’ulteriore termine di sessanta giorni.
Il Collegio ha precisato che il munus di ausiliario del giudice è intrinsecamente obbligatorio, non potendo essere né rifiutato né inciso da disposizioni interne all’amministrazione di appartenenza, richiamando sul punto una pronuncia del C.G.A.R.S. del 15 febbraio 2015, n. 138. Ha inoltre regolato il compenso del commissario, da liquidarsi con successivo decreto collegiale ai sensi del d.P.R. n. 115/2002, e la presentazione della parcella a pena di decadenza nei termini dell’art. 71 del d.P.R. n. 115/2002, con decorrenza del dies a quo dal compimento dell’ultimo atto di esecuzione.
Infine, il Tribunale ha disposto a carico dell’amministrazione resistente il pagamento della penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., in misura pari agli interessi legali sulle somme dovute, con decorrenza dalla comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento e fino all’effettivo soddisfo o alla scadenza del termine concesso per adempiere. Le spese di lite, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.
Nota della Redazione
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