Revoca del nulla osta e permesso per attesa occupazione (TAR Toscana n. 1720 del 17.08.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il nulla osta al lavoro subordinato è rilasciato per l’assunzione dello straniero presso uno specifico datore di lavoro, sicché il permesso di soggiorno resta condizionato all’esecuzione di quel contratto e all’effettivo svolgimento dell’attività lavorativa. Il sopravvenuto ripensamento del datore, intervenuto prima dell’incardinazione del rapporto, costituisce causa legittima di revoca del nulla osta e impedisce il rilascio del permesso di soggiorno per attesa occupazione, che presuppone un rapporto di lavoro correttamente instaurato e cessato per causa non imputabile al lavoratore. L’art. 22, comma 5-ter, d.lgs. n. 286/1998 non consente di attribuire rilievo alla sola aspettativa del lavoratore all’ingresso, quando il rapporto non si sia mai costituito. La disciplina dei controlli posticipati, di cui all’art. 42, comma 2, d.l. n. 73/2022, non è irrazionale né contrasta con la Costituzione, essendo volta a rendere più celere l’ingresso nell’interesse degli stessi lavoratori stranieri.

Il Fatto

Un datore di lavoro chiedeva alla competente Prefettura il rilascio di un nulla osta al lavoro subordinato in favore di una cittadina di un Paese terzo. Il nulla osta veniva emesso e, successivamente, il datore comunicava la rinuncia alla propria istanza mentre la lavoratrice, nel frattempo entrata in Italia, chiedeva di registrare il primo ingresso e di sottoscrivere il contratto.

La Prefettura avviava il procedimento di revoca e, dopo le memorie della lavoratrice, disponeva la revoca del nulla osta, rilevando l’assenza di un rapporto correttamente instaurato, la mancata sottoscrizione del contratto, il rigetto dell’istanza di permesso per attesa occupazione e la rinuncia del datore. La lavoratrice impugnava la revoca davanti al TAR, che accoglieva la domanda cautelare con ordinanza, disponendo il bilanciamento degli interessi.

La Motivazione della Corte

Il Collegio affronta due questioni distinte ma connesse: la legittimità della revoca del nulla osta e il diniego del permesso di soggiorno per attesa occupazione. Su entrambi i fronti il giudice amministrativo conferma la correttezza dell’operato dell’Amministrazione, respingendo entrambi i motivi di gravame.

Sul primo profilo, la Sezione richiama la giurisprudenza secondo cui il nulla osta è rilasciato per l’assunzione presso uno specifico datore e il permesso di soggiorno consegue all’esecuzione di quel determinato contratto. Ne deriva che il sopravvenuto ripensamento del datore, intervenuto quando il rapporto non è ancora sorto, integra una causa legittima di revoca (Cons. Stato, III, n. 3158 del 2025, confermativa di TAR Sardegna n. 753 del 2024).

Sul secondo profilo, il Collegio ribadisce che il permesso per attesa occupazione può essere rilasciato solo in presenza di un rapporto di lavoro correttamente instaurato e cessato per causa non imputabile al lavoratore. L’art. 22, comma 5-ter, d.lgs. n. 286/1998 non ammette, quindi, soluzioni diverse nel caso in cui il contratto non sia mai stato concluso (Cons. Stato, III, n. 4389 del 2025).

La Corte richiama anche l’orientamento per cui la dichiarazione di emersione rigettata per cause imputabili esclusivamente al datore di lavoro non apre al rilascio del permesso (Cons. Stato, III, n. 1589 del 2025), dovendosi escludere profili di irrazionalità della disciplina primaria. Al momento dell’ingresso, la sola aspettativa tutelabile è quella allo svolgimento di un lavoro stagionale, per un periodo circoscritto.

Il ricorso è dunque respinto integralmente, con compensazione delle spese in ragione della peculiarità della fattispecie e delle condizioni delle parti.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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