La revoca della cautela base travolge l’aggravamento (Cass. pen. Sez. 3 n. 13634 del 15.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
È inammissibile il ricorso per cassazione avverso il provvedimento applicativo o confermativo di una misura cautelare personale qualora l’interessato, nelle more del giudizio, sia stato rimesso in libertà, poiché l’eventuale accoglimento dell’impugnazione verrebbe a cadere su un provvedimento privo di efficacia. La caducazione dell’originaria ordinanza coercitiva applicata all’indagato travolge necessariamente anche il suo aggravamento che, per essere tale, assume natura meramente accessoria e richiede una misura coercitiva efficace. Trattandosi di provvedimenti strutturalmente conseguenziali, sotto il profilo logico e cronologico, la caducazione di quello che ne costituisce il presupposto elimina quello che vi accede, imponendosi la prevalenza dell’annullamento dell’ordinanza impugnata, per cancellarla in via definitiva dal procedimento de libertate, anziché la declaratoria di inammissibilità del ricorso per carenza di interesse, sebbene astrattamente pregiudiziale. Alla pronuncia di inammissibilità conseguirebbe, ai sensi dell’art. 28 reg. esec. cod. proc. pen., l’efficacia esecutiva di un provvedimento ineseguibile, tale dovendosi ritenere l’ordinanza che ripristina l’aggravamento di una misura cautelare ormai revocata.
Il Fatto
Il Tribunale di Roma, in accoglimento dell’appello del Pubblico Ministero, aveva ripristinato la misura cautelare degli arresti domiciliari nei confronti dell’indagato, sostituita in precedenza dal Giudice per le indagini preliminari con la misura dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria, in relazione ai reati di cui agli artt. 74 e 73 d.P.R. n. 309/1990.
Avverso tale ordinanza l’indagato proponeva ricorso per cassazione deducendo violazione di legge e difetto di motivazione, lamentando che il Tribunale aveva omesso di considerare la mancata conoscenza della misura cautelare, la sua dichiarata irreperibilità nella fase genetica e la novità degli elementi dedotti in sede di richiesta di revoca, nonché l’assenza di un giudicato cautelare.
La Motivazione della Corte
La Corte ha rilevato in via preliminare che la misura cautelare in atto era stata revocata dal Giudice per le indagini preliminari, il quale aveva altresì condannato l’indagato all’esito di giudizio abbreviato, riqualificando i fatti contestati. Si poneva, pertanto, la questione preliminare della persistenza dell’interesse ad impugnare.
La Corte ha ricordato che l’art. 568, comma 4, cod. proc. pen. pone, come condizione di ammissibilità di qualsiasi impugnazione, il concreto interesse ad impugnare, intendendosi la finalità di rimuovere un effettivo pregiudizio persistente sino al momento della decisione. Ha richiamato il principio costante, espresso dalle Sezioni Unite n. 7 del 1997, Chiappetta e ribadito dalle Sezioni Unite n. 6624 del 2011, Marinaj, secondo cui è inammissibile il ricorso avverso il provvedimento applicativo o confermativo di una misura cautelare quando l’interessato sia stato rimesso in libertà.
Tuttavia, la Corte ha osservato che la caducazione dell’originaria ordinanza coercitiva travolge anche il suo aggravamento, che ha natura meramente accessoria. Richiamando Sez. 6 n. 24558 del 2017, ha affermato che, trattandosi di provvedimenti conseguenziali, la caducazione del presupposto elimina il provvedimento che vi accede.
La Corte ha quindi ritenuto di dover dare prevalenza all’annullamento dell’ordinanza impugnata per cancellarla definitivamente dal procedimento de libertate, piuttosto che alla declaratoria di inammissibilità per carenza di interesse, pur astrattamente pregiudiziale. Alla pronuncia di inammissibilità sarebbe infatti conseguita, ai sensi dell’art. 28 reg. esec. cod. proc. pen., l’efficacia esecutiva di un provvedimento ineseguibile, quale l’ordinanza che ripristina l’aggravamento di una misura cautelare ormai revocata, in conformità a Sez. 6 n. 46070 del 2014 e Sez. 6 n. 25852 del 2024.
Nota della Redazione
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