Impugnazione PEC a indirizzo non incluso nel decreto DGSIA e inammissibilità (Cass. pen. Sez. Un. n. 6565 del 18.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’impugnazione trasmessa a un indirizzo di posta elettronica certificata non compreso nell’elenco previsto dal decreto del Direttore generale per i sistemi informativi automatizzati del 9 novembre 2020, quand’anche riferibile all’ufficio giudiziario competente a riceverla, è inammissibile, ai sensi dell’art. 87-bis, comma 7, lett. c), d.lgs. n. 150/2022. L’inammissibilità è tuttavia esclusa quando l’atto sia stato inoltrato, nei termini di legge, con la medesima modalità telematica, dalla casella di ricezione dell’indirizzo non incluso nell’elenco alla casella dell’indirizzo compreso. La mera consegna cartacea dell’atto all’ufficio competente, a seguito di trasmissione a un indirizzo PEC errato, non integra una valida modalità di deposito e non sana il vizio.
Il Fatto
Con ordinanza del 20 maggio 2025, il Tribunale del riesame di Palermo dichiarava inammissibile la richiesta di riesame presentata dall’indagato avverso l’ordinanza cautelare degli arresti domiciliari emessa dal Giudice per le indagini preliminari per il reato di cui all’art. 416-bis cod. pen.. Il Tribunale rilevava che l’istanza era stata trasmessa a un indirizzo di PEC diverso da quello individuato nel decreto del Direttore generale per i sistemi informativi automatizzati del 9 novembre 2020, in violazione dell’art. 87-bis, comma 7, lett. c), d.lgs. n. 150/2022.
Avverso tale ordinanza l’indagato proponeva ricorso per cassazione, deducendo la violazione di legge e invocando il principio affermato da una pronuncia di merito che riteneva ammissibile l’impugnazione pervenuta comunque per tempo all’ufficio destinatario, ancorché trasmessa a un indirizzo di posta elettronica certificata errato. La Prima Sezione penale, rilevato un contrasto giurisprudenziale, rimetteva il ricorso alle Sezioni Unite, condensando la questione nello scrutinio dell’ammissibilità dell’impugnazione trasmessa a un indirizzo PEC non compreso nell’elenco DGSIA ma riferibile all’ufficio competente, quando l’atto sia stato ricevuto e preso in carico dalla cancelleria nel termine.
La Motivazione della Corte
Le Sezioni Unite aderiscono all’orientamento maggioritario, che esclude l’ammissibilità dell’impugnazione trasmessa a un indirizzo PEC non compreso nell’elenco del decreto DGSIA del 9 novembre 2020, pur se riferibile all’ufficio giudiziario competente. La decisione si fonda, in primo luogo, sull’interpretazione letterale dell’art. 87-bis, comma 7, lett. c), d.lgs. n. 150/2022, che individua tassativamente le ipotesi di inammissibilità e impone il rispetto rigoroso delle modalità di deposito telematico, senza possibilità di attribuire alla disposizione un significato diverso da quello reso palese dal tenore testuale e dalla volontà del legislatore.
La Corte esclude che il principio del raggiungimento dello scopo, affermato dalle Sezioni Unite n. 1626/2021 con riferimento al deposito cartaceo, possa essere trasferito al diverso paradigma del deposito telematico. Nel sistema della impugnazione a mezzo PEC, il legislatore ha previsto cause di inammissibilità tipizzate e inderogabili, funzionali a garantire uno smistamento efficace dei flussi in entrata presso le cancellerie e una gestione ordinata del carico di lavoro. Un’interpretazione estensiva, che valorizzi l’idoneità dell’invio al raggiungimento dello scopo, finirebbe per annullare ogni requisito di forma e si porrebbe in contrasto con la ratio legis e con il principio di legalità processuale.
La ricostruzione viene ritenuta conforme all’art. 111, primo comma, Cost., sotto il profilo della prevedibilità ex ante delle modalità e delle forme di accesso al giudice, e all’art. 6 CEDU, come interpretato dalla Corte EDU, non costituendo la disciplina una restrizione all’accesso sostanziale alla giustizia, anche in ragione della possibilità, nel regime transitorio, di utilizzare il deposito cartaceo. La Corte precisa che l’indirizzo PEC incluso nell’elenco direttoriale è facilmente riconoscibile per la comune espressione iniziale “depositoattipenali”, sicché l’errore del difensore non è scusabile.
Il Collegio introduce, tuttavia, un temperamento: l’impugnazione è ammissibile quando l’atto, trasmesso inizialmente a un indirizzo non incluso nel decreto, sia stato inoltrato, nei termini di legge, con la medesima modalità di posta elettronica, dalla casella di ricezione dell’indirizzo errato alla casella dell’indirizzo incluso. In tal caso, la trasmissione interna tra caselle PEC dello stesso ufficio garantisce il rispetto del canale telematico e la conformità dell’iter seguito alla disciplina testuale. Diversamente, la consegna cartacea dell’atto all’ufficio competente non è sufficiente, poiché non consente la verifica delle caratteristiche tecniche dell’atto e determina una non consentita commistione tra disciplina telematica e cartacea.
Nel caso di specie, l’istanza di riesame era stata trasmessa alle ore 20.13 dell’ultimo giorno utile all’indirizzo PEC errato e l’errore non era stato rettificato prima della scadenza del termine. La mera attestazione di ricezione e stampa da parte del funzionario di cancelleria non poteva ritenersi sufficiente a sanare il vizio, con conseguente rigetto del ricorso e condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Nota della Redazione
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