Ricorso inammissibile se tardivo rispetto all’avviso di deposito (Cass. pen. Sez. I n. 31503 del 17.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel caso in cui il giudice non abbia fissato un termine per il deposito della motivazione, come consentitogli dall’art. 544 cod. proc. pen., il termine per proporre impugnazione è di trenta giorni e decorre, qualora il deposito non sia avvenuto entro quindici giorni, dal giorno in cui è stata eseguita la comunicazione dell’avviso di deposito tardivo, ai sensi degli artt. 544, comma 2, e 585, comma 2, lett. c), cod. proc. pen. Il ricorso proposto oltre tale scadenza è inammissibile per violazione dell’art. 585 cod. proc. pen. L’eccezione di omessa notifica dell’avviso di fissazione dell’udienza è irrilevante quando il ricorso è trattato nelle forme “de plano”, non essendovi alcuna udienza di trattazione da fissare. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi che escludano la colpa, al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Il Fatto
Con sentenza emessa il 18 settembre 2025 il Giudice di pace di Bologna ha condannato il ricorrente alla pena di euro 5.000 di ammenda per il reato di cui all’art. 10-bis d.lgs. n. 286/1998, commesso in data 18 novembre 2024. La sentenza è stata emessa senza fissazione di un termine per il deposito ed è stata depositata il 20 gennaio 2026; l’avviso del tardivo deposito è stato ricevuto dal difensore, anche quale domiciliatario dell’imputato, il 26 gennaio 2026.
Avverso la sentenza il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione, con atto inviato sul portale “deposito atti penali” il 12 marzo 2026, deducendo violazione di norme processuali in relazione all’art. 125 cod. proc. pen. e mancanza di motivazione sul diniego delle attenuanti generiche. Il difensore ha poi depositato conclusioni il 24 giugno 2026, eccependo la nullità della notifica dell’avviso di fissazione dell’udienza e ribadendo l’omessa o apparente motivazione sul trattamento sanzionatorio.
La Motivazione della Corte
La Corte ha ritenuto il ricorso trattabile nelle forme “de plano”, ai sensi dell’art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., come modificato dalla legge n. 103/2017, trattandosi di impugnazione da dichiarare inammissibile per tardività. Su tale presupposto ha rigettato l’eccezione di nullità per omessa notifica dell’avviso di fissazione dell’udienza, osservando che il ricorso è appunto trattato de plano e non mediante fissazione di un’udienza di trattazione.
Nel merito, il Collegio ha ricostruito il regime dei termini di impugnazione. Secondo l’art. 585, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., quando il giudice non ha fissato un termine per il deposito della motivazione, il termine per impugnare è di trenta giorni e decorre, se il deposito non è avvenuto entro quindici giorni, dal giorno della comunicazione dell’avviso di deposito tardivo, come previsto dagli artt. 544, comma 2, e 585, comma 2, lett. c), cod. proc. pen. Il percorso è sostenuto dai precedenti Sez. 4 n. 36767 del 17.11.2020 e Sez. 5 n. 39217 del 18.06.2015.
Applicando tale regola al caso concreto, il termine di trenta giorni decorreva dal 26 gennaio 2026, data in cui l’avviso di deposito è stato notificato, ed è scaduto il 25 febbraio 2026. Il ricorso, presentato il 12 marzo 2026, è risultato pertanto sicuramente tardivo.
Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile ai sensi dell’art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., per violazione dell’art. 585 cod. proc. pen. A tale declaratoria sono conseguite, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 2000, in mancanza di elementi che escludano la colpa, al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, determinata equitativamente in euro 3.000,00.
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Nota della Redazione
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