Revoca NCC sproporzionata e vidimazione quinquennale del titolo (TAR Campania n. 1390 del 28.07.2025)

Principi di diritto (Massima)
La vidimazione quinquennale dell’autorizzazione di noleggio con conducente, disciplinata dall’art. 17 del regolamento comunale, abilita il Comune alla sola verifica del permanere attuale dei requisiti per il rilascio e l’esercizio del titolo, non alla regressione del procedimento al momento iniziale di rilascio. La revoca del titolo adottata come conseguenza di condotte del destinatario integra una revoca-decadenza, distinta dalla revoca di autotutela ex art. 21-quinquies della legge n. 241/1990, e deve trovare corrispondenza in una previsione normativa che la giustifichi. La misura incide su una posizione ampliativa a efficacia prolungata e resta soggetta al principio di proporzionalità: la revoca è illegittima quando i fatti contestati, marginali o già sanati, non giustificano la più afflittiva delle misure rispetto allo scopo perseguito.

Il Fatto

La ricorrente, titolare di autorizzazione per l’esercizio dell’attività di noleggio con conducente, aveva conferito il titolo in una società cooperativa e, dopo lo scioglimento di questa, aveva proseguito l’attività come impresa individuale, iscritta nel Registro delle Imprese. In occasione della richiesta di vidimazione quinquennale, il Comune le contestava l’assenza dell’atto pubblico di conferimento, la mancata iscrizione nel Registro nei trenta giorni successivi al rilascio dell’autorizzazione e l’omessa comunicazione del rientro in possesso del titolo, disponendo la revoca dell’autorizzazione.

La ricorrente impugnava il provvedimento avanti al TAR, deducendo la violazione della legge n. 21/1992 e della legge n. 443/1985, l’eccesso di potere e la mancata corrispondenza tra i fatti contestati in avvio del procedimento e quelli posti a base della revoca. Chiedeva inoltre il risarcimento del danno per lucro cessante. Il ricorso giungeva alla decisione dopo il rigetto della domanda cautelare e la remissione della causa da parte del Consiglio di Stato.

La Motivazione della Corte

Il Collegio esclude in primo luogo che il provvedimento integri una revoca di autotutela. Esso non consegue a una valutazione di opportunità sul mantenimento dell’atto originario, ma sanziona la condotta del destinatario: si tratta dunque di una revoca-sanzione o revoca-decadenza, che esige una specifica base normativa. Tale base difetta, poiché né il regolamento comunale né la fattispecie astratta dell’art. 33 — che ricollega la perdita del titolo alle sole ipotesi di reiterata inosservanza dell’obbligo di prestazione — contemplano la misura irrogata.

Il Collegio ammette che la mancanza di una previsione regolamentare non preclude in assoluto misure incidenti sul titolo, richiamando la giurisprudenza amministrativa sulla clausola implicita di autotutela connaturata ai provvedimenti ampliativi a efficacia prolungata. Tali atti non sono attribuzioni incondizionate e permanenti, ma restano esposti a revoca o sospensione in presenza di abuso o violazioni, in funzione di cura dell’interesse pubblico.

Tuttavia l’azione amministrativa deve rispettare la ragionevolezza, di cui il principio di proporzionalità è espressione. La vidimazione quinquennale presuppone la sola verifica del permanere attuale dei requisiti: il Comune non può negarla né disporre la decadenza per l’insussistenza originaria di requisiti, ove presenti al momento della verifica. L’amministrazione avrebbe dovuto pronunciarsi rebus sic stantibus, senza addossare al privato richieste istruttorie relative a una fase ormai esaurita.

Nel merito, il provvedimento risulta sproporzionato: all’atto dell’istanza di vidimazione la ricorrente possedeva tutti i requisiti soggettivi e oggettivi richiesti, e l’impresa individuale era già iscritta al Registro delle Imprese. L’omessa comunicazione del rientro in possesso del titolo è marginale, non essendo previsto alcun obbligo di comunicazione, e l’inosservanza del termine di art. 16 per l’avvio del servizio non è menzionata nel provvedimento di revoca, oltre a non essere qualificata come perentoria. Il ricorso è quindi accolto quanto all’annullamento.

La domanda risarcitoria è respinta. L’azione aquiliana avanti al giudice amministrativo è retta dall’onere della prova ex artt. 2697 c.c. e 115 c.p.c.: grava sul ricorrente dimostrare fatto illecito, evento dannoso, nesso causale e colpa. Nel caso di specie la parte non ha assolto a tale onere, avendo articolato la pretesa in modo generico. Le spese sono compensate per la reciproca parziale soccombenza.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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