Trasferimento d’autorità del militare non ha natura sanzionatoria e non è procedimento (TAR Lombardia n. 2356 del 19.06.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il trasferimento d’autorità del militare, ivi compreso quello disposto per incompatibilità ambientale, è sussumibile nel genus degli ordini militari e costituisce una modalità di svolgimento del rapporto di servizio sul territorio, rispetto alla quale l’interesse del militare assume, di norma, rilevanza di mero fatto. Tali provvedimenti sono strettamente connessi alle esigenze organizzative dell’Amministrazione e sono sottratti all’applicazione della normativa generale sul procedimento amministrativo, in conformità dell’art. 1349, comma 3, d.lgs. n. 66/2010. Essi godono di ampia discrezionalità e non richiedono una particolare motivazione, poiché l’interesse pubblico al rispetto della disciplina e al buon andamento degli uffici prevale sugli interessi del subordinato. Il provvedimento non ha carattere sanzionatorio, prescinde da ogni responsabilità soggettiva dell’interessato e può essere adottato anche quando il bene giuridico tutelato sia semplicemente messo in pericolo. Il sindacato del giudice amministrativo resta circoscritto al riscontro dell’effettiva sussistenza della situazione di incompatibilità e della proporzionalità del rimedio adottato.

Il Fatto

Un Luogotenente dell’Arma dei Carabinieri, in servizio presso la Centrale Operativa di un Comando Compagnia, impugnava la determinazione con cui il Comando Legione disponeva il suo trasferimento d’autorità presso l’Ufficio Comando di un Comando Provinciale, con movimento di immediata effettuazione e senza alloggio di servizio. Il trasferimento era stato preceduto da un procedimento amministrativo avviato dopo che, nel 2021, al militare era stata inflitta la sanzione di cinque giorni di consegna per comportamenti contrari ai doveri del grado, in relazione a un procedimento penale poi definito con decreto di archiviazione.

Il ricorrente deduceva la violazione dell’art. 238 del T.U. sull’ordinamento militare e dell’art. 393 del regolamento di attuazione, oltre all’eccesso di potere per violazione dei principi di proporzionalità e di giustizia manifesta, all’erroneità dei presupposti, all’illogicità e all’omessa valutazione di interessi rilevanti, richiamando la patologia riconosciutagli come dipendente da causa di servizio e la necessità di restare in una sede prossima all’abitazione.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha respinto il ricorso, confermando l’esito della fase cautelare. In via preliminare ha ricondotto il trasferimento d’autorità al genus degli ordini militari, espressione del precetto imperativo tipico dell’organizzazione gerarchica, rispetto al quale l’interesse del militare a prestare servizio in una determinata sede assume rilevanza di mero fatto. Da ciò discende la sottrazione alla normativa generale sul procedimento amministrativo, in linea con l’art. 1349, comma 3, d.lgs. n. 66/2010.

La Corte ha ribadito che l’Amministrazione gode di ampia discrezionalità nella valutazione delle ragioni di opportunità e che tali provvedimenti non necessitano di particolare motivazione. Il sindacato giurisdizionale è quindi limitato al riscontro dell’effettiva sussistenza della situazione di incompatibilità e della proporzionalità del rimedio.

Quanto ai presupposti, è risultato pacifico che il ricorrente fosse stato indagato per aver effettuato, per motivi privati e non attinenti al servizio, controlli a carico di vicini di casa con cui vi erano stati dissidi. Il venir meno dei requisiti di affidabilità, sicurezza e rispetto del segreto aveva determinato il giudizio di non idoneità allo svolgimento del servizio in loco. L’immagine e la funzionalità dell’Amministrazione erano rimaste pregiudicate indipendentemente dagli sviluppi della vicenda penale.

Il Collegio ha precisato che il trasferimento per incompatibilità ambientale prescinde da qualsiasi giudizio di rimproverabilità e mira a neutralizzare anche il solo pericolo di lesione dell’immagine delle istituzioni e di vulnus al buon andamento, presidiato dall’art. 97, secondo comma, Cost. Esso non ha carattere sanzionatorio e non rilevano in senso contrario il grado o l’anzianità di servizio. La decisione è stata assunta applicando il principio della ragione più liquida, corollario dell’economia processuale.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *